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Crediti d’imposta in senso tecnico


L’espressione “credito d’imposta” ha un doppio significato in quanto indica il credito del fisco verso il contribuente e viceversa. In questo caso ci si riferisce al credito d’imposta in senso tecnico perché non ci riferiamo in modo generico a qualsiasi credito ma solo ad alcuni crediti.
L’ordinamento giuridico prevede più tipi di crediti d’imposta:
a. I crediti d’imposta accordati per motivi di tecnica tributaria ovvero per porre rimedio a fenomeni di doppia imposizione. È il caso del credito d’imposta attribuito a coloro che percepiscono redditi di fonte estera. In tal caso il credito d’imposta serve ad evitare che all’imposta pagata all’estero si sommi l’imposta dovuta al fisco italiano.
b. I crediti d’imposta accordati per motivi extrafiscali ovvero per ragioni agevolative. Si pensi ai crediti d’imposta previsti per scopi promozionali.
c. I crediti non rimborsabili sono utilizzati dal contribuente solo a compensazione del debito d’imposta e, se vi è un’eccedenza, il contribuente non ha diritto al rimborso. Generalmente non sono rimborsabili, ma equivalgono a detrazioni, i crediti d’imposta previsti per motivi agevolativi.
Si pensi ai crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che equivalgono a detrazioni perché, se l’imposta pagata all’estero è più elevata di quella dovuta in Italia, il credito è attribuito in misura più limitata, ovvero in misura non superiore all’imposta dovuta in Italia sul reddito prodotto all’estero.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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