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La revisione contabile obbligatoria

Nelle società soggette a revisione contabile obbligatoria, l'incarico è conferito con deliberazione dell'assemblea ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta motivata dell'organo di controllo. È fatto divieto alle società di revisione di prestare alla società revisionata servizi ulteriori rispetto all'organizzazione e revisione contabile.
Non può essere responsabile della revisione chi ha ricoperto da meno di tre anni cariche sociali o funzioni dirigenziali nella società revisionata.
La legge fissa regole di durata dell'incarico che impongono la sostituzione periodica sia delle società di revisione, sia del responsabile della revisione.
L'incarico di revisione ha la durata di nove esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
L'assemblea ordinaria può revocare l'incarico prima della scadenza del mandato solo se ricorre una giusta causa e su proposta dell'organo di controllo, provvedendo a conferire l'incarico ad altra società di revisione.
La Consob può revocare d'ufficio l'incarico quando rilevi l'esistenza di una causa di incompatibilità.
Le delibere di conferimento e di revoca dell'incarico sono depositate presso il registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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