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Definizione di personalità giuridica e soggettività giuridica


La diversa condizione giuridica nella quale l'associazione versa secondo che sia o no riconosciuta è solo in parte coerente con il concetto logico di persona giuridica.

In linea di principio, il dire che una associazione o, più in generale, una organizzazione collettiva è persona giuridica equivale a dire che essa è un soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri. Il dire, per contro, che un'associazione o altra organizzazione collettiva non è persona giuridica dovrebbe significare, sempre in linea di principio, che essa non è un autonomo soggetto di diritto, e si risolve nella pluralità dei suoi membri: i beni dell'associazione dovrebbero essere beni appartenenti in comunione ai suoi membri; i dirigenti dell'associazione dovrebbero essere mandatari dei singoli membri, le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione dovrebbero essere obbligazioni dei singoli membri, dell'inadempimento delle quali ciascuno di essi dovrebbe essere chiamato a rispondere illimitatamente e solidalmente.
Ma così non è: la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute è, per molti aspetti, parificata a quella delle associazioni riconosciute come persone giuridiche (per molti aspetti); ed è constatazione ormai generale che anche alle prime competa, come alle seconde, la qualità di soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri.
Dal riconoscimento della personalità giuridica derivano ulteriori e specifiche prerogative, delle quali non godono le associazioni non riconosciute. Sul punto, a partire dagli anni settanta i giudici seguono un modello di ragionamento costante, che rende superate le più antiche posizioni, legate al presupposto dell'assenza di soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute.

Le associazioni riconosciute hanno un «patrimonio» (art. 16).
Sulla condizione giuridica di questo il c.c. non si pronuncia: la considera implicita nel concetto stesso di persona giuridica; si tratta, perciò, di un patrimonio che appartiene all'associazione e non ai singoli associati, sul quale possono agire i creditori dell'associazione, e non i creditori personali degli associati.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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