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Classificazione, contabilizzazione e valutazione dei titoli di proprietà


La disciplina contabile ex DLGS 87/92:
Le disposizioni ex DLGS 87/92 e le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di trattamento contabile delle operazioni sul portafoglio titoli della banca, presentano alcuni elementi base, che appartengono al caso dei titoli a reddito fisso (obbligazioni, titoli di stato) e da quelli a reddito variabile (azioni); la disciplina contabile al riguardo parla rispettivamente di "titoli di debito" e "titoli di capitale".
In materia di classificazione la disciplina contabile impone la fondamentale distinzione tra titoli non immobilizzati (detti anche "della negoziazione" -Tineg) e titoli immobilizzati (Timm). Tale distinzione (in cui è data evidenza solo in sede di nota integrativa, non emergendo invece nello S.P) è fondata su criterio del management intent dichiarato dalla stessa banca che redige il bilancio.
I titoli immobilizzati sono sottoscritti con una finalità di stabile detenzione in portafoglio, essi contribuiscono prevalentemente agli equilibri reddituali più che a quelli di liquidità.
I titoli della negoziazione invece sono sottoscritti per contribuire alla gestione della tesoreria, quindi con un prevalente contributo di liquidità o per alimentare le transazioni con la clientela nell’ambito dell’attività di dealing.
Il documento (obbligatoriamente previsto dalle disposizioni della B.I) che regola internamente alla banca i criteri di imputazione dei titoli all’uno o all’altro comparto del portafoglio di proprietà, è rappresentato dalla "delibera quadro"che il consiglio di amministrazione elabora, approva e eventualmente e periodicamente modifica. Nel documento non è richiesta nessuna formalizzazione del reale management intent della banca nell’allocare i titoli a uno dei 2 comparti, né sono posti particolari vincoli o conseguenze nell’ipotesi di cessione dei titoli immobilizzati anche prima della fine della loro "vita utile in portafoglio".
La banca d’Italia non consente di un sottocomparto di azioni immobilizzate, infatti nel caso in cui la banca voglia detenere stabilmente un portafoglio di titoli azionari, questo dovrebbe essere classificato tra le partecipazioni. (quindi il comparto TIMM può essere formato solo da titoli di debito).
Per quanto riguarda la contabilizzazione della operazioni sui titoli occorre distinguere le rilevazioni degli effetti degli acquisti/vendite dalla rilevazione degli effetti economici della detenzione dei titoli stessi.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i titoli sono iscritti (o rimossi) in bilancio al momento del regolamento del loro acquisto (o della loro vendita), e gli oneri direttamente attribuibili all’operazione di acquisto/vendita sono interamente imputati al conto economico dell’esercizio in cui si conclude l’operazione.
Nel momento della cessione dei titoli, contabilizzata alla data del regolamento dell’operazione, l’imputazione del relativo risultato, rappresentato dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto, è diversa nei due casi dei Tineg e dei Timm. La cessione sul mercato secondario di un titolo non immobilizzato è un evento fisiologico e coerente con le finalità della banca implicitamente espresse al momento dell’acquisto. Il risultato della cessione alimenta una voce del conto economico denominata "profitti/perdite da operazioni finanziarie",che contribuisce al risultato ordinario della gestione bancaria. Mentre la cessione di un titolo immobilizzato è considerata un evento possibile ma comunque eccezionale e legato a circostanze particolari: coerentemente, il risultato della cessione andrà ad alimentare il conto economico alla voce "oneri/proventi straordinari".
Per quanto riguarda infine la rilevazione contabile degli effetti derivanti dalla detenzione dei titoli in portafoglio non si riscontrano significative differenze di trattamento tra le due categorie di titoli.
Gli interessi attivi relativi all’investimento in titoli a reddito fisso sono imputati al conto economico degli esercizi nei quali il titolo è presente in bilancio sulla base del criterio di competenza temporale; lo stesso criterio è applicato ai proventi assimilati agli interessi attivi (es. scarti di emissione).
Mentre i dividendi azionari (ricordando che le azioni possono essere allocate solo al comparto dei Tineg) sono rilevati in conto economico sulla base di un criterio di competenza "modificato", che fa riferimento alla data di svolgimento dell’assemblea che delibera sulla distribuzione degli utili.
I criteri di valutazione dei titoli di debito e di capitale presenti nei portafogli delle banche presentano due dimensioni. La dimensione orizzontale è sostanzialmente di carattere oggettivo: ai fini delle valutazioni di fine esercizio, i titoli di proprietà della banca devono essere distinti tra quotati e non quotati in relazione alla disponibilità o meno di prezzi espressivi di transazioni significative sui titoli in esame. La dimensione verticale delle tavola è invece di carattere soggettivo, perché riprende la distinzione tra titoli immobilizzati e della negoziazione, e dipende quindi dalle scelte della banca in materia di di destinazione dei titoli e dal correlato riflesso sulla contabilità.
La considerazione congiunta delle dimensioni quotati/non quotati e immobilizzati/non immobilizzati crea ai fini della valutazioni 4 possibilità di classificazione del titolo posseduto dalla banca alla chiusura dell’esercizio.
Generalmente (per 3 delle 4 classi) il criterio di valutazione applicato è quello "del costo svalutabile" sulla base del quale il bene iscritto al momento dell’acquisto al suo valore di costo mantiene il tale valore a meno che non si verifichino delle condizioni che obblighino una sua svalutazione. Tale svalutazione deriva da un processo soggettivo di analisi dei rischi che insistono sul portafoglio titoli, e delle correlate possibili manifestazioni negative di tali rischi.
Nel caso in cui la banca decida di applicare una svalutazione ai titoli in portafoglio, il relativo controvalore è direttamente imputato al conto economico, a due voci diverse a seconda del tipo di titolo svalutato:
se si tratta di un titolo immobilizzato è alimentata la voce "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie"
se la svalutazione colpisce un titolo non immobilizzato si alimenta la voce "profitti/perdite da operazioni finanziarie"
Se le condizioni che hanno portato alla svalutazione vengono meno, la banca può effettuare una correzione al rialzo entro i limiti dell’iniziale valore del titolo; dal punto di vista contabile sono alimentate le voci del conto economico "riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie" per i Timm (sia quotati che non) o "profitti/perdite da operazioni finanziarie" per i Tineg (non quotati).
Per le due tipologie di titoli si possono osservare dei tratti comuni:
- l’uso del criterio del costo svalutabile
- l’imputazione diretta al conto economico sebbene in comparti diversi dei risultati delle svalutazioni e delle eventuali rivalutazioni
Per i titoli non immobilizzati quotati la situazione è diversa, fermo restando che i risultati delle valutazioni sono comunque imputati al conto economico alla voce "profitti/perdite da operazioni finanziarie"; i Tineg quotati possono essere valutati sulla base di 2 criteri alternativi quali:
- criterio del "minor valore tra costo e prezzo di mercato" (MCM)
- criterio del "prezzo di mercato" (PM)
La banca deve optare per uno dei criteri sopra indicati, applicandolo a tutti i titoli presenti nel sottocomparto titoli non immobilizzati (tineg) quotati.
Inoltre la banca può procedere a modifiche nel criterio di valutazione (passando dal McM al Pm o viceversa) solo in presenza di condizioni eccezionali, ed in tal caso la nota integrativa deve accogliere un’adeguata descrizione di tali condizioni e un dettaglio degli effetti economici della modifica del criterio di valutazione.
Dal punto di vista degli impatti reddituali del processo di valutazione è fondamentale osservare che l’impiego del criterio di valutazione MCM comporta un effetto asimmetrico perchè sono imputate al conto economico solo le eventuali svalutazioni/rivalutazioni dei titoli presenti in portafoglio, ma solo nel limite massimo rappresentato dal valore originario di costo del titolo. In questo senso, gli effetti di questo criterio di valutazione sul grado di variabilità dei risultati della banca sono simili a quelli generati dal criterio del costo svalutabile.
L’impiego del criterio alternativo "del prezzo di mercato" comporta la determinazione e l’imputazione al conto economico di ogni variazione anno dopo anno del prezzo di mercato dei titoli oggetto di valutazione, in termini sia di aumento che di diminuzione, annullando il fenomeno dell’asimmetria correlato al criterio MCM; in questo modo l’originario valore dei titoli non immobilizzati (tineg) quotati perde ogni significato contabile ed corrispondentemente il conto economico della banca riflette il grado di variabilità dei prezzi di mercato. (Nb: in linea generale nelle banche il comparto del portafoglio titoli della negoziazione quotati rappresenta la parte prevalente del portafoglio di proprietà complessivo)

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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