Skip to content

Società di fatto, società occulta e società apparente


La società può nascere anche in assenza di stipulazione espressa per effetto di comportamenti concludenti che integrino gli elementi essenziali di cui all’art. 2247 c.c.: si parla in questo caso di società di fatto.
La figura presuppone che dal comportamento delle parti si possa desumere l’esistenza di conferimenti per l’esercizio in comune di attività economica con scopo di ripartire l’utile.
A questi elementi oggettivi la giurisprudenza aggiunge un dato psicologico: l’affectio societatis, utilizzato per evitare la qualificazione societaria di comportamenti che trovano la loro spiegazione nell’affectio familiare.
La società si ritiene esistente anche se non si manifesta all’esterno.
I soci, cioè, possono non rivelarne l’esistenza ai terzi, agendo individualmente per conto della società senza spenderne il nome.
Si parla in questo caso di società occulta e il problema principale è quello della sua fallibilità.
Essa veniva negata da molta dottrina sulla base dell’applicazione rigorosa del principio della spendita del nome.
Oggi il problema è espressamente risolto dalla nuova formulazione dell’art. 1474 l. fall., che sancisce espressamente la fallibilità della società occulta.
La giurisprudenza, per tutelare nel modo più completo possibile i terzi, specie nelle situazioni di dissesto, ha infine elaborato la figura della c.d. società apparente: ha affermato che il comportamento esterno che ingeneri nei terzi il ragionevole affidamento che società vi sia comporta l’applicazione della disciplina della società, con il conseguente fallimento di questa e dei suoi apparenti soci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.