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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO IV – ART.50, 51, 52

CAPO IV – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - ART.50 – REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
Redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente.
ART.51 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Il lavoratore dipendente non può dedursi dei costi dal suo reddito, vi sono degli oneri deducibili nell’art.10 ma che concorrono a deduzione di tutti i redditi, non solo quelli di lavoro dipendente.
ART.52 – DETERMINAZIONE DEI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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