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Ricorso per cassazione: mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione

Ricorso per cassazione: mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati dei motivi di gravame, si tratta dei vizi di motivazione.

Quelli che possono costituire presupposto del ricorso per Cassazione sono tre:

- Mancanza della motivazione, intesa come carenza sostanziale del discorso logico, cioè dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

- Manifesta illogicità della manifestazione, l’argomentazione esiste, ma manca la logicità del contenuto: è un vizio della logica argomentativa.
La Cassazione deve controllare la correttezza dell’inferenza probatoria, e cioè il rapporto tra la premessa (fatto noto) e le conclusioni (fatto accertato).
Si ha manifesta illogicità quando la sentenza ha fatto pessimo uso delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche.
All’interno della manifesta illogicità si ritiene si collochi il vizio di contraddittorietà logica della decisione: si tratta di un vizio di logica formale, che prescinde dal contenuto della motivazione (ad esempio, inconciliabilità tra motivazione e dispositivo).

- Contraddittorietà processuale della motivazione, poiché la contraddittorietà logica è un vizio interno alla illogicità, la contraddittorietà deve intendersi in senso processuale: essa esiste quando vi è un contrasto tra gli atti processuali e la motivazione.
Ciò avviene quando vi è un contrasto tra il contenuto informativo di un atto processuale e l’informazione grezza posta a base del ragionamento dal giudice.
Il vizio di contraddittorietà processuale si ha quando i fatti assunti in motivazione non si possono dedurre da una prova acquisita nel processo perché gli atti sono differenti (c.d. travisamento della prova), o quando si motiva su di una prova non risultante agli atti (c.d. travisamento degli atti), o ancora quando non si motiva su di una prova che è stata acquisita (c.d. mancata valutazione della prova).
In definitiva, la legge vuole impedire l’infedeltà della motivazione rispetto al processo.
I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motiv di gravame.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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