Skip to content

Caratteri distintivi della società a responsabilità limitata

La s.r.l. è una società di capitali nella quale:
- per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;
- le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono essere oggetto di offerta al pubblico.
Le s.r.l. possono emettere titoli di debito (assimilabili alle obbligazioni) che non possono però essere collocati presso il pubblico dei risparmiatori (al contrario delle azioni).
Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società è di diecimila euro.
La struttura della s.r.l. consente di valorizzare le piccole medie imprese (è un modello societario particolarmente elastico). Divide con le società di persone la centralità del socio nella compagine societaria, i soci hanno un ampia autonomia e questa è una caratteristica fondamentale. La società può essere costituita per contratto o atto unilaterale. L'atto costitutivo redatto per atto pubblico deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio; (la partecipazione sociale può non essere proporzionale ai conferimenti, il valore dei conferimenti non può essere inferiore al capitale e deve essere pari all'ammontare globale, ciò a tutela dei terzi, perciò le modalità dei singoli soci non rileva).
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.