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I fatti illeciti e la responsabilità nel diritto

La responsabilità da fatto illecito


Extracontrattuale: resp. da fatto illecito “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”, deve essere provata dal giudice.
Danno ingiusto: lesione di un interesse altrui, meritevole di protestare secondo l’ordinamento giuridico.
Dolo: intenzione di provocare l’evento dannoso.
Colpa: mancata diligenza richiesta x un tipo di attività.-> risarcimento del danno stabilito dal giudice.
Contrattuale: resp. dei danni cagionati con l’inadempimento, ogni resp. diversa dalla resp. da fatto illecito.
Per indicare la resp. X danni si parla anche di resp. civile consistente nell’obbligazione di risarcire il danno (diversa dalla resp. penale consistente nell’assoggettamento alla pena).

Struttura del fatto illecito


Elementi oggettivi (1-2-3) e soggettivi (4)
- 1.il fatto: comportamento umano, può essere commissivo (consistente in un fare es. investire un pedone) o omissivo (consistente in un non fare es. non riparare un proprio edificio pericolante). Quest’ultimo è fatto illecito colo se il soggetto, la cui omissione ha cagionato il danno, aveva l’obbligo giuridico di evitarlo.
- 2.il danno ingiusto: è le lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico, nel senso che è danno ingiusto solo la lesione di un interesse protetto dalla giurisdizione. Se la legge non prevede determinati casi è il giudice a stabilire se quel determinato caso è degno di protezione giuridica-> atipicità dell’illecito civile.
Il danno ingiusto è previsto dalla legge nei casi di:
- Lesione di diritto della personalità
- Lesione di diritto reale
- Quando l’uccisione di una persona comporta lesione del diritto al mantenimento
- Lesione di diritto relativo (principalmente diritto di credito)
- Lesione libertà contrattuale
- Lesione situazione di fatto (se viene uccisa una persona anche la convivente può richiedere lesione di diritto perché la manteneva).

Eccezioni al danno ingiusto


- Legittima difesa (x essere legittima deve essere proporzionata all’offesa)
- Stato di necessità (x salvare se stesso da una situazione di pericolo da lui non creata uccide qualcuno; è previsto se il giudice vuole il pagamento di un’indennità).
- Casualità: rapporto di casualità tra fatto e danno. Occorre, perché ci sia rapporto di casualità in senso giuridico che l’evento dannoso appaia come conseguenza immediata e diretta di fatto commesso. Si suole adottare, x applicare questo principio, il criterio della regolarità statistica-> un dato fatto è considerato giuridic. come causa di un evento se questo, sulla base di un giudizio di probabilità ex ante, poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel fatto.
- il dolo o la colpa: il dolo è l’intenzione di provocare l’evento dannoso commissivo/omissivo (passante che non interviene). La colpa: come mancato impegno della diligenza richiesta x un certo tipo di attività. L’evento dannoso non è voluto ma provocato x negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di norme di legge o di regolamento. La colpa o il dolo devono essere provati dal danneggiato.


La responsabilità indiretta


Per regola generale l’obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto ma nelle ipotesi in cui è resp. del danno un soggetto diverso si parla di casi di resp. indiretta:
responsabilità dei padroni e dei committenti: del danno cagionato da un dipendente nell’esercizio del compito a lui affidato, oltre al dipendente risponde anche il suo datore di lavoro.
Responsabilità dei sorveglianti d’incapaci: se il fatto illecito è commesso da persona incapace, questa non ne ha responsabilità a meno che lo stato d’incapacità non derivi da sua colpa. Ne risponde quindi chi lo sorveglia.
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori: possono liberarsi dalla responsabilità del fatto illecito commesso da chi in loro custodia provando di non aver potuto impedire il fatto (prova liberatoria).
Responsabilità del proprietario di veicolo: ne risponde a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
La responsabilità oggettiva
Si basa sulla casualità tra fatto ed evento dannoso. Si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo o senza colpa. Qui quindi non è presentato l’elemento soggettivo (eccezione).
Esercizio di attività pericolose: chi cagiona danno ad altri nell’es. di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (prova liberatoria che verte sulle modalità di organizzazione dell’attività pericolosa).
Animali o cose in custodia: il proprietario di un animale risponde dei danni cagionati da questo a meno che non provi il caso fortuito.
Rovina d’edificio: se un edificio crolla, provocando danni, ne risponde il proprietario, a meno che non provi che il crollo è dovuto a difetti di manutenzione o vizio di costruzione.
Circolazione di veicoli: colui che circola con veicoli senza rotaie è responsabile, anche se non ha colpa, dei danni cagionati da esso. Si libera da tale responsabilità, con la prova di avere fatto tutto il possibile x evitare il fatto.


Il risarcimento del danno


Chi è responsabile del danno, o a titolo di dolo o di colpa, oppure a titolo di resp. indiretta o oggettiva, deve risarcirlo, ossia corrispondere al danneggiato una somma di denaro che si calcola secondo i principi generali sulla valutazione dei danni. Si può ottenere anche una reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino della situazione preesistente. Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale, ossia il danno suscettibile di valutazione economica. I danni non patrimoniali (morali): consistono nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato. Sono risarcibili nei casi previsti dalla legge. Si considera Danno biologico la lesione dell’integrità psico-fisica di una persona, quale bene protetto a priori indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezza.
Resp. solidale: se più persone sono responsabili del medesimo danno, esse ne rispondono solidalmente. Il danneggiato potrà richiedere il risarcimento a uno solo il quale avrà poi azione di regresso con gli altri.


Espansione della responsabilità oggettiva: il danno da prodotti


Il produttore di beni è responsabile del prodotto messo in circolazione anche se non ha rapporto diretto con il consumatore finale. La resp. imposta al produttore prescinde dalla prova della sua colpa, è dunque una responsabilità oggettiva. Spetta al danneggiato l’onere di provare il danno, il difetto e la connessione causale fra difetto e danno.
Si può escludere dalla responsabilità se:
- Il prodotto non era in circolazione
- Difetto successivo alla messa in circolazione
- Prodotto conforme alle prescrizioni giuridiche
- Difetto dovuto alla progettazione
- Era impossibile riscontrare prima il difetto
- Quando il consumatore, consapevole del danno, si è esposto volontariamente al pericolo.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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