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Il sistema punitivo in materia tributaria: illecito penale ed illecito amministrativo


La summa divisio da operare è quella tra violazioni costituenti illecito penale e trasgressioni che si sostanziano in illeciti amministrativi.
Già la l. 4/29 aveva individuato il criterio di distinzione nel nomen iuris della sanzione.
Peraltro, ci si è chiesti se sia possibile lavorare una nozione ontologica delle due categorie.
Secondo autorevole dottrina, la linea sostanziale di discrimine potrebbe essere ravvisata nell’interesse protetto dalla violazione, rispettivamente individuato per l’illecito penale nell’interesse generale alla percezione dei tributi, e per l’illecito amministrativo in quello al buon funzionamento dell’imposizione in rapporto a ciascun singolo contribuente.
Sennonché, la ricognizione delle numerose violazioni non solo non consente di enucleare né questa né altra peculiarità come dato ontologicamente caratterizzante le violazioni appartenenti a ciascuna delle due categorie ma, addirittura, mette in luce una serie di indizi che militano favore della sostanziale omogeneità qualitativa di due tipi di illecito.
In particolare, depone innanzitutto in questo senso il massiccio fenomeno della depenalizzazione, che ha interessato pure la nostra materia; nello stesso senso sospinge la constatazione che alcuni illeciti assumono rilevanza penale solo allorché si superano determinate soglie quantitative.
Allo stato, sembra dunque inevitabile prendere atto che la distinzione tra i due tipi di illecito risulta operata dal legislatore non tanto in funzione del tipo di interesse protetto, quanto piuttosto in ragione della gravità dell’aggressione ad esso arrecata.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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