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Disciplina del contratto e del rapporto dei lavoratori soggetti a somministrazione

Anzitutto dobbiamo specificare che il D.Lgs.276/2003 non disciplina palesemente il contratto di lavoro dei prestatori soggetti a somministrazione, ma gli elementi principali sono rinvenibili all'interno del decreto. 
Ovviamente le discipline legislative si applicano laddove siano compatibili. In caso di somministrazione a tempo determinato, per esempio, non si applicano le norme contenenti il divieto di riassunzione del lavoratore laddove non siano trascorsi 10 o 20 giorni: per il lavoratore assunto ai fini della somministrazione, infatti, è previsto che il contratto possa essere prorogato con il consenso del prestatore e per iscritto, nei casi stabiliti dai contratti collettivi. 
Un altro esempio di disciplina speciale per la somministrazione lo ritroviamo nel caso di assunzione a tempo indeterminato: qualora i prestatori di lavoro non stiano esercitando la propria attività presso alcun utilizzatore, essi dovranno percepire un'indennità mensile di disponibilità salvo che, per giustificato motivo o giusta causa, non operi una risoluzione del contratto. Inoltre nel caso di fine dei lavori relativi alla somministrazione, non si applicano le norme in materia di procedura di mobilità, ma quelle previste nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 
Per ciò che concerne, poi, il rapporto di lavoro è previsto che i prestatori di lavoro nel caso di somministrazione, benché dipendano da un'agenzia, operano sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, ma non sotto il suo potere disciplinare, anche se quest'ultimo potrà esercitarlo indirettamente, rivolgendosi all'agenzia di fornitura. I prestatori, comunque, hanno diritto allo stesso trattamento retributivo e normativo dei dipendenti dell'utilizzatore, nonché a svolgere le mansioni per cui sono stati assunti, in quanto qualora vengano assegnati a mansioni superiori, dovranno ricevere, loro così come l'agenzia di somministrazione, una comunicazione da parte dell'utilizzatore, che altrimenti risponderà in via esclusiva per le differenze di retribuzione e per l'eventuale risarcimento del danno. 
Ovviamente il prestatore di lavoro in caso di somministrazione gode anch'egli dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori, che potrà esercitare presso l'utilizzatore. R.s.a. ed r.s.u., inoltre, devono essere informate del numero dei lavoratori somministrati di cui si avvale l'utilizzatore, nonché delle motivazioni per cui se ne avvale, così come ogni 12 mesi devono essere informate degli eventuali contratti di somministrazione conclusi.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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