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Caratteristiche delle misure cautelari


Caratteristiche che differenziano le misure cautelari dagli altri provvedimenti che possono essere emanati dal giudice penale sono:

- Strumentalità rispetto al procedimento penale.

- Urgenza, vi è una situazione di urgenza quando un ritardato intervento rende probabile il verificarsi di uno dei fatti temuti.
Il codice prevede un elenco tassativo delle esigenze cautelari.
Non è permesso al giudice di giustificare l’applicazione di una misura per esigenze diverse.
La presunzione di innocenza nel suo significato di “regola di trattamento” comporta alcune conseguenze nella materia delle misure cautelari.
La Costituzione impone che l’imputato non sia “considerato colpevole” fino alla condanna definitiva.
Da ciò deriva che la misura cautelare non deve essere una “anticipazione” della sanzione penale; la misura può essere giustificata soltanto dall’esistenza di un pericolo per il procedimento penale.

- Prognosi di colpevolezza allo stato degli atti, l’applicazione di una misura cautelare personale richiede l’accertamento di gravi indizi di colpevolezza.
Occorre sottolineare che siamo in presenza di un accertamento “allo stato degli atti”, e cioè basato su materiale probatorio suscettibile di essere modificato successivamente in relazione ai nuovi elementi che siano stati raccolti dall’accusa e dalla difesa.

- Immediata esecutività, il provvedimento si dice “esecutivo” quando la polizia giudiziaria ha il potere di adempiere al relativo comando in modo coercitivo, e cioè anche contro la volontà di colui che vi si oppone.

- Provvisorietà, gli effetti del provvedimento sono provvisori, e cioè non condizionano la decisione finale del giudice.
Ciò comporta due corollari:
il provvedimento cautelare mantiene la sua esecutività (salvo le eccezioni o i termini massimi previsti espressamente dalla legge) fino a che non sia divenuta esecutiva la sentenza definitiva.
La sentenza di proscioglimento è immediatamente esecutiva per quanto riguarda la libertà personale, pertanto tale sentenza comporta l’immediata estinzione della misura cautelare.
Viceversa, la sentenza di condanna è esecutiva, di regola, quando diventa irrevocabile;
il provvedimento cautelare è revocabile o modificabile in attesa della sentenza esecutiva.
Le successive indagini potrebbero portare all’assunzione di ulteriori elementi di prova tali da confermare o, viceversa, eludere i gravi indizi di reità; oppure potrebbero attestare il modificarsi o il venir meno delle esigenze cautelari.

- Previsione per legge, le misure cautelari comportano la limitazione delle libertà garantite dalla Costituzione.
La Costituzione esige che la legge preveda espressamente i casi e i modi nei quali il provvedimento dell’autorità giudiziaria può porre limiti alle predette libertà; si tratta dei principi di riserva di legge e di tassatività.

- Giurisdizionalità, le misure cautelari sono disposte con un provvedimento emanato dal giudice.
Il codice pone una garanzia superiore a quella prevista dalla Costituzione, che attribuisce all’autorità giudiziaria (e quindi anche al pm) il potere di emanare provvedimenti limitativi della libertà personale.
La riserva di giurisdizione non è assoluta, infatti il codice prevede che i provvedimenti temporanei possano essere disposti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria, come ad esempio il fermo di persona gravemente indiziata in certe ipotesi di delitto.
Tali provvedimenti sono definiti precautelari, e devono essere sottoposti a convalida da parte del giudice entro un tempo predeterminato.

- Impugnabilità, la Costituzione prevede il ricorso per Cassazione per violazione di legge, il codice lo estende alle impugnazioni di merito, e cioè l’appello o il riesame.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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