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La nozione di insolvenza di cui all’art. 52


L’art. 52 stabilisce che “l’insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che l’imprenditore non è più in grado di far pronte regolarmente alle proprie obbligazioni”.
Analizzando l’articolo in proposito, viene naturale fare alcune precisazioni. In via preliminare, il concetto di insolvenza deve essere riferito necessariamente ad un soggetto qualificato, l’imprenditore commerciale. Per alcuni aspetti, questa definizione tecnica di insolvenza sembra diversa dalla definizione civilistica di insolvenza fornita dagli artt. 1186 e 1299. L’insolvenza civile è un fenomeno assolutamente statico che si concretizza nel momento in cui il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore gli impedisce l’adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto l’attivo non è sufficiente a soddisfare il passivo. Viceversa, l’insolvenza commerciale è fenomeno dinamico in quanto si riferisce ad una condizione patrimoniale dell’impresa, realtà costantemente variabile e dinamica, che si riflette inevitabilmente sulla situazione patrimoniale.
Lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale non piccolo è finalizzato a spostare la composizione del conflitto tra debitore e creditore dal piano individuale a quello collettivo concorsuale. Per capire meglio il concetto, è necessario ricordare che il concetto di stato di insolvenza come condizione oggettiva necessaria per la dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale non piccolo è stato introdotto solo con la legge fallimentare del 1942. Fino ad allora, la condizione oggettiva per la dichiarazione di fallimento del “commerciante” era costituita dalla semplice “cessazione dei pagamenti”. Da ciò ne deriva che, da un lato, poteva accadere che il mero inadempimento potesse comportare il fallimento del commerciante; dall’altro, il commerciante poteva evitare il proprio fallimento se continuava ad adempiere alle proprie obbligazioni, ancorchè l’adempimento avvenisse con mezzi rovinosi o fraudolenti.
Per porre fine a questa situazione iniqua pericolosa per lo sviluppo economico, si arrivò all’introduzione della nozione di insolvenza dell’art. 52 l. f.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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