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I testi interpretativi


I testi giuridici normativi sono una cosa diversa dai cc.dd. testi interpretativi.
L’interpretazione assume un nome a seconda di chi la fa, del suo ruolo nel sistema. In ogni caso, chi la fa porta avanti interpretazioni a favore degli interessi di cui è portatore o a favore del principio di imparzialità.
L’interpretazione dottrinale è quella degli articoli di riviste, delle note a sentenza. Molti scritti non sono opera di studiosi ma di pratici.
L’interpretazione forense è quella degli atti difensivi e dei pareri. L’avvocato adotta o muta l’interpretazione di una disposizione a seconda dell’interesse del suo cliente.
Gli interpreti ufficiali (giudici, legislatore) dovrebbero perseguire interpretazioni non condizionate da particolari interessi o fini. Tuttavia di fatto non è sempre così.
a. Le leggi interpretative. Limiti costituzionali alla retroattività delle leggi interpretative
Anche il legislatore è un interprete quando, data una disposizione di dubbio significato, ne impone una determinata interpretazione.
Le leggi interpretative riguardano di solito una disposizione di incerto significato. In questo modo, il legislatore detta una norma interpretativa che impone una determinata interpretazione. Così il testo interpretato resta immutato ma sono normativamente eliminate le interpretazioni considerate errate e ne sopravvive solo una.
A tal proposito occorre fare una distinzione tra leggi interpretate e leggi interpretative. Le seconde non costituiscono la disposizione interpretata. Le leggi interpretative sono per loro natura retroattive visto che il loro scopo è quello di stabilire il significato di una precedente disposizione.
Gli operatori distinguono pongono una differenza tra disposizioni innovative e disposizioni interpretative per dedurre che le prime sono irretroattive, le seconde retroattive.
b. Le circolari interpretative
L’amministrazione svolge opera di applicazione e, quindi, interpretazione. In questo contesto non interessa l’interpretazione di ogni singolo provvedimento in se ma l’opera di interpretazione delle circolari (ordini e direttive) che gli uffici centrali impartiscono agli uffici periferici.
Solitamente, a seguito dell’emanazione di una nuova legge, l’amministrazione finanziaria fa seguire una circolare in cui illustra agli uffici periferici il significato.
Tali circolari hanno valore strettamente interno. Infatti non sono fonti di diritto per l’ordinamento giuridico generale ma hanno valenza interna all’ordinamento amministrativo.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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