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Il lavoro dei liquidatori del patrimonio sociale


I liquidatori devono compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio sociale.
I loro poteri, tuttavia, pur modellati su quelli degli amministratori anche per quel che concerne la rappresentanza della società, non possono essere esercitati in modo non funzionale allo svolgimento della procedura.
E’ dunque loro vietato, in via assoluta, di compiere nuove operazioni di gestione a pena di responsabilità personale e solidale verso i terzi per gli atti compiuti in violazione.
La libertà di scelta sulle modalità di liquidazione trova, peraltro, un limite assoluto e non derogabile nel divieto, sanzionato penalmente, posto a tutela dei terzi, di ripartire beni ai soci se non si sono prima estinti tutti i debiti o accantonate le somme per pagarli.
Al riguardo, se il patrimonio è insufficiente, i liquidatori devono chiedere ai soci prima i versamenti ancora dovuti per la liberazione delle quote di partecipazione, poi le ulteriori somme eventualmente necessarie in proporzione alla partecipazione di ciascun socio alle perdite.
Pagati i creditori si può distribuire il patrimonio fra i soci.
Vanno separate due distinte quote: la prima attiene ai conferimenti che vanno restituiti ai soci in base al loro valore; la seconda attiene all’eventuale surplus che, invece, va ripartito secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili.
Terminata la liquidazione, nella società semplice non sono previste regole procedimentali particolari a carico dei liquidatori per segnalare la chiusura della procedura; per la s.n.c. e per la s.a.s. il legislatore è più preciso prevedendo per i liquidatori l’obbligo di procedere alla redazione di un bilancio finale di liquidazione e di un piano di riparto del patrimonio ai soci.
In caso di impugnazione i liquidatori non sono coinvolti nelle questioni attinenti alla divisione dei beni fra soci, ma solo in quelle relative alla liquidazione del patrimonio: possono quindi chiedere di essere estromessi dalle liti inerenti al piano di riparto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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