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Appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito


Art. 647 n°2 c.p.  “Chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”

Soggetto attivo: reato proprio, “possessore”.

Presupposto condotta: che il possesso sia stato acquisito conseguentemente a
errore altrui, del proprietario o di terzi (postino, corriere, ecc…).
L’errore può riguardare qualsiasi aspetto:
- identità della cosa;
- quantità della cosa;
- identità del consegnatario;
- causa della consegna;
Ovviamente l’errore deve essere dovuto a cause esterne al soggetto attivo, perché qualora l’errore sia indotto proprio da quest’ultimo si ha truffa;
caso fortuito, in senso ampio, comprendente sia le cause naturali che i fatti volontari altrui senza intesa col soggetto attivo;
errore proprio, del soggetto attivo.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di appropriarsi di cosa altrui;
- fine di trarre per sé o per altri un ingiusto profitto.

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