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Le nuove forme di finanziamento introdotte per le società cooperative

Per favorire la raccolta del capitale di rischio da parte delle società cooperative, sono stati elevati i limiti massimi della partecipazione di ciascun socio ed i limiti massimi dei prestiti dei soci ammessi a godere delle agevolazioni fiscali. Nel contempo sono state consentite nuove forme di raccolta del capitale di rischio con la previsione della figura dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.
La figura dei soci sovventori consente la raccolta del capitale di rischio anche fra coloro che non possiedono i requisiti richiesti per partecipare all'attività mutualistica. I conferimenti dei sovventori sono rappresentati da azioni nominative o quote nominative liberamente trasferibili.
È stabilito che il tasso di remunerazione dei soci sovventori non può essere maggiorato più del 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci. Inoltre i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Le azioni di partecipazione cooperativa presentano affinità con le azioni di risparmio: sono prive del diritto di voto e sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Sono liberamente trasferibili e godono dell'anonimato. Inoltre sono privilegiate sotto il profilo patrimoniale, vantando una partecipazione agli utili maggiore e un diritto di prelazione nel rimborso del capitale.
È prevista un'organizzazione di gruppo dei possessori di tali azioni, per la tutela degli interessi comuni.
Le società cooperative possono emettere obbligazioni per la raccolta del capitale di prestito e di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le s.p.a.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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