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Il deturpamento o imbrattamento di cose altrui


Art. 639 c.p. “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui”
Elementi diversi dal danneggiamento comune sono:

Condotta: può consistere alternativamente in
- deturpare, cioè rendere brutta o disarmonica la cosa;
- imbrattare, cioè insudiciare la cosa.
Se con tali condotte si offendono interessi ultrapatrimoniali (ad esempio l’imbrattamento del tricolore italiano che costituisce vilipendio alla bandiera) si applicheranno le norme speciali di volta in volta violate.
Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

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