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Variazione dei soci e del capitale sociale delle società cooperative

Le società cooperative sono società a capitale variabile. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. La variazione del numero delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.
Estremamente semplificato è quindi il procedimento per l'ammissione di nuovo soci (cooperatori), non dovendosi ogni volta procedere ad una modifica dell'atto costitutivo (c.d. porta aperta). L'ammissione è deliberata dagli amministratori su domanda dell'interessato, che deve versare l'importo delle quote e delle azioni sottoscritte (e l'eventuale sovrapprezzo).
Vi è una categoria speciale di soci cooperatori che devono seguire un periodo di formazione (massimo cinque anni) prima di esser ammessi a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Nelle società cooperative costituiscono cause di riduzione del numero dei soci e del capitale:
- il recesso, ammesso quando l'atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni e nei casi previsti per la s.p.a.;
- esclusione, in caso di mancato pagamento delle quote o delle azioni, nei casi previsti per le società di persone, per gravi inadempienze del socio, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la - partecipazione alla società. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio, che può proporre l'opposizione dinnanzi al tribunale;
- la morte del socio, il rapporto sociale si scioglie, salvo che l'atto costitutivo non disponga la continuazione della società con gli eredi.
La liquidazione della quota avviene secondo i criteri stabiliti nell'atto costitutivo e il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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