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Responsabilità del debitore e garanzia del creditore

La responsabilità patrimoniale del debitore


Assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore, si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del debito. Il debitore risponde dell’inadempimento alle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il debito rappresenta la prestazione, la resp. patrimoniale l’intero patrimonio. È una norma a tutela del creditore (garanzia) il quale, in caso d’inadempimento, può soddisfarsi agendo su tutti i beni del debitore. Perciò i beni presenti e futuri del debitore costituiscono la garanzia di credito. X regola generale, la responsabilità del debitore è illimitata (investe tutti i suoi beni), salvo diverse limitazioni previste dalla legge.
Il rapporto fra debito e responsabilità si manifesta in varie fasi del rapporto obbligatorio:
- Durante la fase costitutiva chi fa credito a una persona deve avere una garanzia che corrisponda a più del debito contratto (mutuo).
- Nella fase intermedia se diminuisce il patrimonio del debitore e ciò pregiudica la garanzia del creditore, questi è legittimato a tutelare preventivamente il credito-> mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; mezzi di tutela preventiva del credito.
- Nella fase estintiva del rapporto obbligatorio, se il debitore è inadempiente, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata che può essere:
- in forma generica: se la prestazione è la consegna di un denaro, che egli realizzerà in forma coattiva sul patrimonio del debitore facendo eseguire il pignoramento e la vendita forzata di uno o più beni.
- In forma specifica: se la prestazione è la consegna di una cosa determinata o un’obbligazione di fare o non fare, il creditore può ottenere un provvedimento dal giudice x far adempiere il debitore alla prestazione.


Le garanzie reali del creditore: il pegno


La garanzia reale è una garanzia specifica, che da al creditore la correttezza di potersi soddisfare su un dato bene. Pegno e ipoteca hanno in comune la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito; sono garanzie reali: il bene resta di proprietà di chi lo ha dato in pegno o in ipoteca, ma il creditore acquista sul bene un duplice diritto:
Diritto di seguito: procedere all’esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente.
Diritto di prelazione: il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo bene.
Divieto del patto commissorio: la cosa data in pegno o ipotecata non può passare direttamente in caso d’inadempimento nelle mani del creditore perché di valore maggiore del debito-> il creditore non può approfittarne.
Pegno (creditore pignoratizio): si costituisce x contratto. È un diritto reale di garanzia costituito su un bene mobile o su credito di proprietà del debitore o di un terzo. Il creditore che ha il possesso della cosa data in pegno, deve custodirla, senza usarla e farla usare da terzi. Il debitore quando ha pagato integralmente il debito ha diritto alla restituzione della cosa. Se cosa fungibile la restituzione deve essere di analoga quantità di cose dello stesso genere (pegno irregolare). Se alla scadenza il debito non è adempiuto, il creditore può vendere la cosa e soddisfarsi del ricavato. Se invece il pegno è di crediti, alla scadenza del credito dato, il creditore pignoratizio lo riscuote o si soddisfa e verserà l’eventuale eccedenza al debitore.


L’ipoteca


Diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su un bene immobile a garanzia di credito. Può avere 3 diverse fonti:
- Volontaria: contratto debitore-creditore
- Giudiziale: sentenza di condanna all’adempimento dell’obblig.
- Legale: a cui hanno diritto l’alienante di un bene immobile o mobile registrato non pagato dall’acquirente, ciascun coerede sugli immobili dell’eredità x il pagamento dei conguagli.
L’ipoteca si costituisce solo con l’iscrizione nei registri pubblici. Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche. Vanno in ordine di grado in base al momento d’iscrizione. L’iscrizione conserva il suo effetto x 20 anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo i casi in cui il creditore chiede la rinnovata iscrizione prima della scadenza. Inoltre il bene ipotecato può essere venduto ma chi lo compra acquista un bene gravato da ipoteca. Alla scadenza del credito se il debitore è inadempiente il creditore potrà espropriare il bene e essere risarcito con il ricavato della vendita. Il debitore per evitare la vendita forzata del proprio bene può:
-pagare il debito
-rilasciare il bene ipotecato ossia rinunciare alla proprietà,
-purgazione dell’ipoteca: offrire ai creditori una somma pari al prezzo che egli ha pagato-> se i creditori accettano il bene è riparato, se non accettano possono richiedere l’espropriazione del bene o un prezzo maggiore almeno del 10% di quanto ha pagato.
L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Casi d’estinzione:
-pagamento del debito
-rinuncia del creditore ipotecario
-distruzione del bene ipotecato
-scadenza del termine non rinnovato dal creditore
-vendita forzata del bene


Le garanzie personali: la fideiussione


In questo caso è una persona che garantisce, con il proprio patrimonio, l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è il contratto con il quale una persona, il fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obblig. altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Al contratto il debitore è estraneo. L’effetto che la fideiussione produce è la responsabilità solidale: il creditore può esigere il pagamento dall’uno o dall’altro. Il fideiussore diventa egli stesso debitore, la sua è una obblig. accessoria rispetto all’obblig. garantita.
Il concorso dei creditori e le cause di prelazione
Una medesima persona può avere più creditori e il suo patrimonio può costituire la garanzia patrimoniale di una pluralità di crediti-> parità di trattamento dei creditori alla quale fanno eccezione le cause di prelazione che consistono in un diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti (pegno, ipoteca e privilegi). I privilegi sono crediti privilegiati dalla legge in relazione della causa di credito, che li rendono meritevoli di tutela. Il privilegio può essere generale se ha x oggetto tutti i beni del debitore, speciale se ha x oggetto singoli beni mobili e immobili con particolare connessione con la causa di credito.
I creditori non muniti di cause di prelazione sono detti creditori chirografari (≠ privilegiati/ con cause di prelazione).
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Il creditore può valersi di:
-azione revocatoria: se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l’atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficace nei suoi confronti ovvero revocato. È fondata sulla cosciente violazione da parte del debitore dell’obbligo di condotta, che gli impone di mantenere il patrimonio in condizioni da garantire la soddisfazione del creditore. Spesso il debitore tende a vendere o donare i propri beni, pur di non cederli ai creditori.
-azione surrogatoria: prevede la possibilità x il creditore di sostituirsi al debitore partendo dalla considerazione che quest’ultimo potrebbe perdere d’interesse a curare i propri affari, in tal modo arrecando danno anche ai suoi creditori-> chi agisce in tal modo reintegra il patrimonio a vantaggio di tutti i creditori.
Altri mezzi di tutela preventiva del credito
-decadenza dal beneficio del termine: quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva promesso.
-diritto di ritenzione: il creditore che detiene una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Questo diritto è opponibile ai terzi (i terzi non potranno far valere le loro ragioni). Al diritto di ritenzione può accompagnarsi un privilegio del creditore sulla cosa (ritenzione privilegiata) che gli permette di soddisfarsi sulla cosa ritenuta con preferenza rispetto agli altri creditori (≠ ritenzione semplice).
-pegno giordano: il creditore esercita nonostante sia già stato pagato il debito, il diritto di ritenzione sulla cosa già ricevuta in pegno, a protezione di un nuovo credito che abbia verso lo stesso debitore.
-sequestro conservativo: se il creditore ha motivo di temere che il debitore disperda il proprio patrimonio può domandare il sequestro di tutti o alcuni beni che vengono dati in custodia fino a quando non si sia concluso il giudizio sull’esistenza del credito. Se negativo i beni verranno liberati e il debitore avrà diritto al risarcimento danni; se positivo il creditore potrà convertire il sequestro in pignoramento

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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