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Art. 2385. Cessazione degli amministratori e commento di Gabriella Troise


L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Commento di Gabriella Troise

L’articolo è il risultato di un processo di semplificazione iniziato con l. 266/1997 (legge Bersani), che vanificava la portata dell’obbligo (imposto dalla direttiva CEE 151/1968) di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle spa e srl, in quanto sosteneva che l’obbligo di fascicolo per atti e fatti di cui fosse richiesta la pubblicazione era assolto con l’iscrizione o il deposito presso il registro delle imprese. L’obbligo di pubblicazione aveva la finalità di dare tempestiva informazione d’impresa su tutto il territorio; è stato possibile modificare tale disciplina e abrogare il Bollettino Ufficiale a seguito dell’informatizzazione del registro delle imprese, che l’UE ha riconosciuto assolvere al meglio tale finalità.
Il termine per l’iscrizione della cessazione degli amministratori nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale è stato portato da 15 a 30 giorni.

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