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Gli interventi legislativi sulla parte generale “surrogatori” della riforma della parte speciale


Le forze politiche non hanno mai trovato una convergenza di idee per partorire un nuovo codice penale, soprattutto riscontrando notevoli difficoltà di accordo nella parte speciale.
Tuttavia, su un punto almeno è stato possibile raccogliere un consenso pressoché unanime: l’eccessiva severità delle pene contemplate dal codice del 1930.
Il legislatore pensò, così, di intervenire su alcuni istituti chiave della parte generale, tutti concernenti proprio i meccanismi di commisurazione in senso ampio, in modo che al giudice fosse concessa la possibilità di irrogare pene più adeguate alla mutata sensibilità dei consociati, senza bisogno di porre mano alla revisione della parte speciale.

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