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Cause integrabili per ottenere l'integrazione straordinaria

Sono cause integrabili in presenza della quali può essere concessa l'integrazione straordinaria: 
Ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale; 
Crisi aziendale di particolare rilevanza sociale in merito alla situazione produttiva del settore o a quella occupazione locale; 
Ipotesi di procedura concorsuale; 
Ipotesi di contratto di solidarietà interna. 

Nelle prime 2 ipotesi l'obiettivo della CIGS è quello di permettere all'impresa in difficoltà di continuare ad operare sul mercato senza ricorrere a licenziamenti. Nella terza ipotesi la CIGS ha il compito di evitare che gli organi incaricati dell'amministrazione ricorrano ai licenziamenti. Della quarta ipotesi si parlerà in seguito. 
L'integrazione salariale straordinaria spetta ad operai, impiegati e quadri intermedi con un'anzianità di almeno 90 giorni, ed a quelle imprese che nei 6 mesi precedenti la richiesta di CIGS abbiano occupato mediamente almeno 15 dipendenti, inclusi apprendisti ed ipotesi di contratto di formazione e lavoro. 
La procedura di consultazione sindacale, già descritta per l'intervento ordinario della CIG, deve essere obbligatoriamente esperita nelle prime 2 ipotesi di cause integrabili sopra descritte (ristrutturazione…e crisi). Richiesta di ammissione all'intervento in cui si attesti l'avvenuta consultazione sindacale e programma di risanamento vanno, poi, consegnati al Ministro (nelle ipotesi di crisi aziendale) o alla Direzione provinciale del lavoro (nelle altre ipotesi). La presentazione tardiva da luogo alla responsabilità dell'imprenditore, che dovrà corrispondere egli stesso l'integrazione. 
Il programma, tra l'altro, va approvato dal Ministro del lavoro, previa istruttoria di un apposito comitato tecnico sulla base di criteri generali fissati dal Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) e tocca al Ministro concedere, con decreto, l'intervento straordinario di integrazione salariale. 
L'intervento può durare, in caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, al massimo 2 anni, salvo che l'impresa, previo confronto con le r.s.a. o comunque con le organizzazione sindacali, non ne chieda una modificazione: il Ministro potrà autorizzare massimo 2 proroghe, del periodo di 12 mesi l'una, qualora il programma di risanamento presenti delle difficoltà di attuazione. 
In caso, invece, di crisi aziendale, l'intervento ha una durata limitata a 12 mesi, non prorogabile ed una nuova concessione, per la medesima causa integrabile, può essere stabilita solo dopo un periodo pari ai 2/3 di quello relativo alla prima concessione. 
Abbiamo accennato a come la CIGS, nella seconda fase, fosse divenuta un surrogato dell'indennità di disoccupazione, potendosi prolungare per periodo indefiniti. La L.223/1991, rispristinando la funzione originaria della CIGS, ha previsto un periodo massimo di trattamento straordinario pari a 36 mesi in un quinquennio per ogni unità produttiva, al di là della causa di concessione e salvo proroghe o casi in cui la CIG sia stata concessa in forza di un contratto di solidarietà interna, secondo le condizioni stabilite dal Ministro. Tra l'altro dopo il primo trimestre, l'erogazione del trattamento avviene per periodi semestrali, qualora sia stata verificata la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa, che tra l'altro non potrà chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per cui ha richiesto quello ordinario. 
In forza del generale divieto di discriminazione diretta o indiretta dei lavoratori, per quanto concerne l'individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS non deve essere attuata alcuna discriminazione o distinzione per sesso o per altro motivo. L'impresa, tra l'altro, per continuare ad operare nel mercato, potrebbe non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori, così di fatto sfavorendo quelli collocati in CIGS e favorendo quelli rimasti a lavoro: essa deve indicarne i motivi all'interno del programma di risanamento, ma il Ministro del lavoro è competente a verificarne la fondatezza e qualora egli ritenga che il meccanismo di rotazione debba operare ugualmente, può tentare per 3 mesi di promuovere un accordo tra le parti; in mancanza di un accordo, stabilisce egli stesso il meccanismo di rotazione da attuare, ed in caso d'inottemperanza dell'impresa, è previsto un inasprimento del contributo addizionale per disincentivare il comportamento sfavorito. 
I lavoratori collocati in CIGS, inoltre, non possono rifiutarsi di partecipare e frequentare a corsi di formazione o riqualificazione, in quanto decadrebbero dal trattamento d'integrazione, almeno che la propria residenza non disti più di 50km dal luogo del corso o che non sia raggiungibile lo stesso con mezzi pubblici in 80 minuti. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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