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La fusione di società

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola, e può essere realizzata in due diversi modi:
- con la costituzione di una nuova società, che prende il posto di tutte le società che si fondono (fusione in senso stretto);
- mediante assorbimento in una società preesistente di una o più altre società (fusione per incorporazione); è la forma di fusione più diffusa.
La fusione può aver luogo sia fra società dello stesso tipo (fusione omogenea), sia fra società di tipo diverso (fusione eterogenea: comporta anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono).
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione e abbiano già cominciato la distribuzione dell'attivo.
La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato. Il passaggio da una pluralità di società ad una sola determina la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei rispettivi soci in un'unica struttura organizzativa che continua l'attività di tutte le società preesistenti, mentre queste ultime si estinguono. La società incorporante o che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. I creditori delle società estinte potranno quindi far valere i loro diritti sull'unitario patrimonio della società risultante dalla fusione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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