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La frode in emigrazione


Art. 645 c.p. “Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno a emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare”
Anche tali condotte rientrerebbero nella truffa comune, ma con questa autonoma fattispecie si da maggiore forza punitiva, e maggiore gravità alle pene, per truffe commesse ai danni di soggetti deboli, disagiati e inesperti, facilmente frodabili.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste in,
- eccitare taluno a emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, mediante mendaci asserzioni o false notizie;
- promettere il proprio aiuto.

Evento: consegna o promessa, al soggetto attivo o ad altri, del compenso per il promesso aiuto.

Offesa: è reato di danno se il compenso viene consegnato, mentre è reato di pericolo se viene soltanto promesso.

Soggetto passivo: persona che ha consegnato o promesso il compenso, che può anche essere persona diversa dall’espatriando.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di eccitare taluno a emigrare o di avviarlo a paese diverso da quello da lui prima desiderato, mediante mendaci asserzioni o false notizie, nonché di promettere il proprio aiuto alla emigrazione e di farsi consegnare o promettere denaro o altra utilità come compenso.
Perfezionamento: momento e luogo dell’evento (se c’è sia promessa che consegna, il reato è perfetto alla promessa).
Tentativo: non configurabile.

Circostanza aggravante speciale:
se il fatto è commesso ai danni di due o più persone.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni e con multa da 309 € a 1032 €;
- aggravata, punita d’ufficio con pena aumentata fino a ⅓.

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