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L'impresa commerciale degli incapaci

È possibile l'esercizio di attività d'impresa per conto di un incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali (osservando delle disposizioni dettate al riguardo). Non è possibile iniziare una nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse dell'incapace, ma è consentita solo la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale preesistente (salvo che per il minore emancipato).
La continuazione dell'attività di impresa deve essere utile per l'incapace e autorizzata dal tribunale. 
Chi ha la rappresentanza legale del minore o dell'interdetto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell'impresa. L'inabilitato, in seguito all'autorizzazione, può esercitare personalmente l'impresa assistito dal curatore.

Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare una nuova impresa commerciale, acquistando la piena capacità di agire.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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