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L’usura


Art. 644 c.p.

L’art. 644 c.p. prevede due fattispecie: l’usura e la mediazione usuraria.
Questa formulazione deriva da una riforma del 1996 che ha eliminato tra i requisiti del reato lo “stato di bisogno” della vittima (previsto ora come aggravante) e il suo carattere di persona che svolge attività imprenditoriale o professionale.
Inoltre ha fissato il tasso legale ai fini della determinazione dell’interesse usurario, prima lasciato alla discrezionalità del giudice.
Tutto ciò ha eliminato pericolosi vuoti di tutela dovuti ad una eccessiva specificità delle fattispecie incriminatrici precedenti.

Art. 644(1) c.p.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: non è più come prima del 1996 lo “stato di bisogno”, ma una generica situazione di inferiorità economica della vittima senza la quale il compenso usurario è volontariamente pattuito.
Tale presupposto deve essere accertato caso per caso e non può essere presunto nella stessa accettazione del rapporto usurario, in quanto l’ordinamento prevede e legittima tutta una serie di negozi giuridici con prestazioni corrispettive sproporzionate quali gli atti di donazione indiretti (remissione del debito, costruzione su suolo altrui, ecc…) o i negozi misti con donazione (compravendita dell’acino d’uva per 1000 €).
La definizione di inferiorità economica consiste in ogni situazione di menomata autonomia e di diminuita forza contrattuale per l’impossibilità ad accedere ad una prestazione corrispondente a quella offerta dall’usuraio ma a condizioni più favorevoli.
Inoltre deve essere la causa determinante che spinge il soggetto passivo ad accettare il corrispettivo usurario.

Condotta: consiste nella stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, di qualsiasi natura, in base al quale l’usuraio, in cambio della propria prestazione di denaro o altra utilità, si fa dare o promettere, per sé o per altri, dalla vittima interessi o altri vantaggi usurari.
L’accertamento dell’usurarietà di un contratto è stata tolta dalla sfera di discrezionalità del giudice con la riforma del 1996, e oggi sono considerate usurarie tutte le prestazioni:
- che superano il tasso di interesse legale;
- che rientrano tra gli interessi, vantaggi o compensi usurari in concreto, cioè non superiori al tasso di interesse legale ma comunque sproporzionati rispetto alla media dei corrispondenti in atti similari, quando il soggetto cui sono proposti versi in condizioni di difficoltà economica (carenza di beni e risorse, che comportano un dissesto complessivo) o di difficoltà finanziaria (mancanza momentanea di liquidità, che può anche esistere su una situazione economica comunque sana).
In questi casi si è lasciato comunque un piccolo spazio alla discrezionalità del giudice consentendogli di decidere per equità in casi di palese offensività della condotta.

Bene giuridico: interesse patrimoniale e libertà di autodeterminazione.

Offesa: reato di danno in caso di pagamento del corrispettivo usurario, reato di pericolo in caso di sola promessa.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di farsi dare o promettere, per sé o per altri, attraverso la conclusione di un contratto sinallagmatico, come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità:
- interessi usurari ex lege da persona in situazione di inferiorità economica;
- interessi usurari in concreto da persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Errore sull’ingiustizia del profitto esclude il dolo.
Se il soggetto attivo non ha intenzione di corrispondere alla vittima ciò a cui egli è obbligato ex contratto allora non si ha usura, ma truffa o insolvenza fraudolenta.

Perfezionamento: momento e luogo della dazione degli interessi o degli altri vantaggi usurari o, qualora vi sia stata in precedenza, della promessa.

Tentativo: non configurabile in quanto con la promessa il reato è già perfetto.

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