Skip to content

Lo statuto dei lavoratori in mobilità: indennità, iscrizione e cancellazione nelle liste di mobilità

I lavoratori collocati in mobilità, qualora possano vantare un periodo di anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivi (inclusi i periodi di infortunio, ferie e festività), hanno diritto all'indennità di mobilità per un periodo di 12 mesi pari al trattamento d'integrazione salariale goduto prima del licenziamento, elevabile a 24 qualora il prestatore abbia compiuto 40 anni ed a 36 qualora ne abbia già compiuti 50. Nei mesi successivi ai primi 12, comunque, l'indennità diviene pari all'80% di quella precedentemente goduta, tuttavia aumentata in base alla rivalutazione annuale dell'ISTAT. L'indennità, comunque, non può essere corrisposta per un periodo superiore a quello di anzianità aziendale (se per esempio il lavoratore ha un'anzianità aziendale di 18 mesi ed ha compiuto i 40 anni, non potrà ricevere l'indennità per 24 mesi, ma solo per 18). Tra l'altro se un soggetto ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità; stessa cosa nel caso in cui percepisca una pensione di invalidità, incompatibile con la mobilità, al pari del sussidio di disoccupazione. I periodi di corresponsione dell'indennità di mobilità vengono computati anche ai fini pensionistici. Un soggetto, tra l'altro, può chiedere la corresponsione in un'unica soluzione, qualora egli abbia dei fini imprenditoriali. Dovrà, però, restituire le somme percepite qualora, nel termine di 24 mesi, venga assunto e riprenda l'attività lavorativa. 
I lavoratori collocati in mobilità, inoltre, vengono iscritti in una "lista di mobilità", la quale attribuisce loro il diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni effettuate dalla stessa azienda nel termine di 6 mesi dal licenziamento; la legge, inoltre, assicura alle altre imprese degli incentivi economici e contributivi qualora assumano a tempo indeterminato un lavoratore in mobilità. Medesimi diritti hanno anche coloro che non percepiscono l'indennità di mobilità per mancanza dei requisiti di anzianità aziendale: essi, di fatto, sono esclusi solo dagli interventi previdenziali a tutela del reddito. 
La cancellazione dalle liste di mobilità avviene alla scadenza dei periodi massimi per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità, anche per coloro che non ne hanno diritto. Ovviamente la cancellazione segue anche alla cessazione dello stato di disoccupazione, qualora il soggetto venga assunto da qualsivoglia impresa. La cancellazione, inoltre, può avere anche un fine sanzionatorio, qualora il soggetto si sia rifiutato di prendere parte ad un corso di formazione o abbia rifiutato un'offerta lavorativa professionalmente equivalente e che dai contratti collettivi risulti inquadrarlo in un livello retributivo solo del 20% inferiore rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il soggetto può legittimamente rifiutarsi, senza incorrere nella cancellazione dalla lista di mobilità, qualora il corso di formazione o l'offerta lavorativa propinatagli si svolgano in un luogo lontano più di 50 km dalla propria residenza o non raggiungibile, tramite mezzi pubblici, in 80 minuti. 
Prima di trattare il licenziamento collettivo per riduzione di personale, dobbiamo ricordarci che l'imprenditore che rientri nel campo di applicazione della CIGS e per cui ricorra una delle cause che potrebbero dar luogo all'intervento straordinario della CIGS, non obbligatoriamente deve ricorrere alla stessa, potendo da subito optare per una riduzione del personale, qualora la stessa risulti definitiva da subito. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.