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Caratteristiche del contratto di associazione

Caratteristiche del contratto di associazione


L'atto costitutivo dell'associazione è un contratto.
La natura contrattuale dell'atto costitutivo non può essere contestata per la considerazione che le parti si propongono scopi di natura ideale o, comunque, non economica.
Se è vero, infatti, che è contratto solo l'accordo diretto a costituire, regolare o estinguere un «rapporto giuridico patrimoniale» (art. 1321), è vero pure che la patrimonialità del rapporto non dipende, secondo il criterio desumibile dall'art. 1174, dalla natura dell'interesse perseguito dalle parti, che può essere «anche non patrimoniale», ma si determina in ragione del fatto che le prestazioni, cui le parti sono obbligate, siano suscettibili di valutazione economica.
L'atto costitutivo dell'associazione è un contratto perché le parti si obbligano, con esso, ad eseguire apporti economicamente valutabili: la natura non economica dell'interesse, che tali apporti tendono a soddisfare, non influisce sulla natura contrattuale del vincolo.
Il contratto di associazione ha natura consensuale: il vincolo contrattuale si perfeziona - e le parti assumono la qualità di associati - per effetto dell'accordo tra esse intercorso, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione dei conferimenti.
La validità del contratto non è subordinata all'adozione di forme speciali, salvo la forma scritta resa necessaria, sotto pena di nullità, dagli eventuali apporti immobiliari in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. 1350, nn. 1 e 9).
La forma dell'atto pubblico (art. 14) non si riferisce al contratto di associazione in sé considerato, ma ad esso in quanto titolo per il riconoscimento della personalità giuridica, ed è perciò superflua per le associazioni che non aspirino al riconoscimento.

Requisiti essenziali del contratto di associazione, sui quali deve formarsi l'accordo delle parti affinché il vincolo associativo possa dirsi validamente costituito, sono lo scopo dell'associazione, le condizioni per l'ammissione degli associati, le regole sull'ordinamento interno.

Patrimonio

Non sono, invece, essenziali al contratto di associazione gli altri requisiti denominazione, patrimonio, sede dell'associazione - imposti dall'art. 16: essi vanno riguardati, piuttosto, come condizioni alla presenza delle quali è subordinata, per l'associazione già validamente costituita, il riconoscimento della personalità giuridica.
Per ciò che attiene, in particolare, al requisito del «patrimonio», la sua presenza è resa superflua nelle associazioni non riconosciute dalla illimitata responsabilità imposta agli amministratori dell'associazione: sul patrimonio di costoro, e non su quello dell' ente, potranno trovare soddisfacimento le ragioni dei creditori.
 Si è già precisato che l'esigenza di un patrimonio dell'associazione - e di un patrimonio di per sé sufficiente, come prescrive l'art. 1.3 d.p.r. n. 361/2000, al conseguimento degli scopi istituzionali - deriva la propria ragion d'essere dal mutato regime della responsabilità patrimoniale che consegue al riconoscimento dell'associazione: esso ha funzione di assicurare altrimenti che con la responsabilità personale degli amministratori il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Qualità di associato

L'acquisto della qualità di associato può essere, come è per i contraenti originari o «soci fondatori», simultaneo alla costituzione dell'associazione e può, altresì, essere successivo ad essa: la possibilità di adesione successiva o, dal punto di vista dell'associazione, di successiva ammissione di altri associati colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei cd. contratti aperti, l'elemento caratteristico dei quali risiede nella circostanza che ai contraenti originari possono, dopo la conclusione del contratto, aggiungersi nuovi contraenti senza che ciò implichi lo scioglimento del preesistente rapporto contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari e le nuove parti, di un nuovo contratto.
L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della originaria partecipazione al contratto: l'aderente si pone, al pari delle parti originarie, nella posizione di contraente; l'incontro delle volontà dell' aderente e delle parti preesistenti vale ad integrare l'originario contratto di associazione.
L'adesione si perfeziona, secondo i principi generali sulla formazione del contratto, nel momento dell'incontro delle dichiarazioni di volontà dell'aderente e dell'associazione: momento che sarà diverso secondo che l'iniziativa dell'adesione sia assunta dall'aderente - aderente proponente, associazione accettante - oppure dall'associazione - associazione proponente, aderente accettante - e che coinciderà, nel primo caso, con il momento in cui all'aderente venga notificata la deliberazione di ammissione oppure, nel secondo caso, con quello in cui l'associazione riceva notizia dell'accettazione dell'aderente (art. 1326).
L'atto costitutivo o lo statuto deve, a norma dell'art. 16, indicare le «condizioni per l'ammissione» degli assoc

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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