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Reddito dai dividendi azionari


Altro importante gruppo di redditi della categoria che si esamina è quello degli utili derivanti dai titoli di partecipazione in società di capitali ed altri enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (azioni e titoli similari).
Prima della riforma del 2004, il sistema di tassazione dei redditi delle società di capitali coordinava la tassazione delle società con quella dei soci mediante il sistema del credito di imposta: ciò che veniva prelevato a carico della società era accreditato al socio; in tal modo, il prelievo tributario complessivo era commisurato alla situazione reddituale del socio.
Dal 2004, l’imposta dovuta dalla società (IRES) non genera alcun credito di imposta: la tassazione della società e quella del socio sono indipendenti.
Ma, per evitare o attenuare la doppia imposizione, il sistema è così congegnato: i dividendi, se sono distribuiti ai soci che sono anch’essi della società, non sono tassati.
Quando il dividendo è invece attribuito ad una persona fisica vi è una nuova tassazione, ma in misura ridotta; ciò determina una parziale doppia imposizione.
Se il socio è una persona fisica che non percepisce il dividendo come imprenditore, il trattamento fiscale varia in ragione della quota di partecipazione posseduta: occorre distinguere secondo che il dividendo sia il frutto di una partecipazione qualificata o non qualificata.
I dividendi distribuiti ai soci persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,50%; per le partecipazioni qualificate, invece, la base imponibile è costituita dal 40% del dividendo (a tale base imponibile si applicano le aliquote normali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche).
Per altro verso, se il socio è un imprenditore ovvero una società di persone, si applicano le stesse disposizioni previste per le partecipazioni qualificate.
I dividendi sono invece tassati integralmente quando provengono da società estere domiciliate in Paesi “a regime fiscale privilegiato”, a meno che il contribuente ottenga, mediante interpello, la disapplicazione di questa disciplina antielusiva.
Gli stessi regimi fiscali, infine, trovano applicazione anche per gli utili che sono percepiti dall’associato (società o persona fisica) in presenza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o, insieme, di lavoro e capitale, che sono dunque assimilati ai dividendi.
Non sono reddito di capitale in senso tecnico gli utili che provengono da società di persone (ed enti assimilati): tali utili vanno inseriti in dichiarazione e sono soggetti ad imposta presso i soci come “redditi da partecipazione”.
Non costituisce reddito ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi non costituiti con utili.
Tali introiti non hanno natura reddituale ma natura patrimoniale (sono restituzioni di conferimenti): ne è quindi esclusa la tassazione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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