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Il vincolo associativo per le associazioni

Il vincolo associativo per le associazioni


La norma vige per le associazioni riconosciute come per quelle non riconosciute e si ricollega alla natura dei fenomeni associativi di «serie» o di «categoria»: il vincolo associativo è «aperto» a quanti, possedendo i requisiti richiesti dallo statuto, risultano appartenere alla categoria della quale l'associazione è l'espressione organizzata; ed è, al tempo stesso, «chiuso» a coloro che non rientrano nella categoria sottostante all' associazione.
La disposizione dell' art. 16 esaurisce il proprio contenuto normativo nel rendere inammissibile una clausola che vieti nuove adesioni all'associazione o che, all'opposto, ne permetta a chiunque l'ingresso o che, infine, rimetta l'ammissione di nuovi associati all'arbitrio degli amministratori.
Essa non vale, invece, ad imporre all'associazione l'obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti dall'atto costitutivo; non attribuisce a questi ultimi, correlativamente, un diritto all'ammissione; né, di conseguenza, li legittima ad adire il giudice contro la deliberazione che respinga la richiesta di ammissione.
Questa resta pur sempre, da parte dell'associazione come da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale: l'adesione alla già costituita associazione non si sottrae al requisito dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione d'ogni contratto.
Niente autorizza a configurare, per l'ipotesi di adesione successiva alla costituzione dell'associazione, un obbligo a contrarre che sicuramente manca all'atto della costituzione: come i contraenti originari non sono tenuti, all'atto della stipulazione del contratto di associazione, a contrarre con quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei ai loro, così non vi sono tenuti successivamente alla costituzione.
La richiesta di adesione è, nell'uno come nell'altro caso, nient'altro che una proposta contrattuale: l'accettazione di essa è, per la controparte, un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile da parte del giudice.
La clausola dell'atto costitutivo e dello statuto che, in adempimento dell'art. 16, prevede le condizioni per l'ammissione dei nuovi associati, tutela l'interesse contrattuale dei membri attuali dell'associazione, quale esso si atteggia nei contratti associativi di «serie» o di «categoria»: essa si rivolge agli organi interni dell'associazione ed impone loro di attenersi, nell'accoglimento o nella reiezione delle domande di ammissione, ai criteri da essa previsti.
La clausola non è, invece, rivolta ai terzi e non vale quale offerta contrattuale al pubblico ai sensi dell'art. 1336.
I diritti e gli obblighi degli associati trovano la propria fonte nel contratto di associazione. È, tuttavia, possibile che questo rimetta agli organi dell'associazione la determinazione periodica delle modalità di esercizio dei diritti o delle modalità di adempimento degli obblighi da esso previsti: cosi, nelle associazioni assistenziali o ricreative o sportive, il diritto di fruire dei servizi dell'associazione o di utilizzarne gli impianti è esercitato dagli associati secondo le modalità di anno in anno determinate dagli organi direttivi dell'ente; cosi, in ogni associazione, i contributi degli associati sono dovuti nella misura stabilita annualmente dagli organi dell'associazione.


Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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