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I patrimoni destinati “unilaterali”


E’ sostanzialmente alternativo alla costituzione di una società-figlia e può essere istituito con una deliberazione adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La deliberazione deve indicare:
- l’affare a quale è destinato il patrimonio;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare;
- gli eventuali apporti di terzi;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare;
- la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare;
- le regole di rendicontazione dello specifico affare.
I patrimoni destinati non possono essere costituiti:
- per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netti della società;
- per l’esercizio di affari attinenti alle attività riservate in base alle leggi speciali;
La deliberazione istitutiva del patrimonio destinato deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese e nel termine di 60 giorni i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Effetto delle costituzione del patrimonio destinato è la separazione in duplice senso:
- i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato né sui frutti o proventi da esso derivanti, salvo che per la parte spettante alla società;
- nei confronti dei creditori aventi titolo in obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.
L’autonomia è, peraltro, asimmetrica: assoluta per il primo profilo, relativa per il secondo.
Infatti per le obbligazioni contratte per il patrimonio destinato la deliberazione istitutiva può prevedere che risponda anche il patrimonio residuo della società.
A tutela dei terzi contraenti, gli atti compiuti in relazione allo specifico affare devono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza la società risponde anche con il suo patrimonio residuo.
Inoltre, per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono redigere un separato rendiconto allegato al bilancio.
Gli strumenti finanziari emessi in relazione al patrimonio separato si fondano su un rapporto sottostante di associazione in partecipazione o di cointeressenza e non sono riconducibili a una partecipazione azionaria.
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari è prevista un’assemblea speciale regolata sulla falsariga di quella degli obbligazionisti.
Quando l’affare per cui il patrimonio destinato è stato istituito si realizza o e divenuto impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso il registro delle imprese.
Venuta meno la ragione della separazione e soddisfatti i creditori del patrimonio destinato, il residuo torna senza effetto segregativo nel patrimonio sociale, e il patrimonio destinato cessa di esistere.
Qualora però le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare non siano state integralmente soddisfatte, i relativi creditori possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato.
Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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