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I sottotipi di mandato: commissione e spedizione

Sono sottotipi di mandato senza rappresentanza.
La commissione è un mandato che ha per oggetto esclusivo l'acquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario. Il commissionario deve concludere contratti di compravendita in nome proprio e per conto del committente. Ha diritto ad un compenso (provvigione).
Se la commissione ha per oggetto titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato, il commissionario può rendersi contraente in proprio.
Il commissionario ha ugualmente diritto alla provvigione, come se avesse eseguito il mandato regolarmente.
Con lo star del credere il commissionario si rende responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare e per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo contraente nei suoi confronti.
La spedizione è un contratto di mandato con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto.
È netta perciò la distinzione fra trasporto e spedizione. Il vettore esegue il trasporto; lo spedizioniere si obbliga a stipulare con un vettore un contratto di trasporto, per conto del mandante.
La legge consente che lo spedizioniere provveda direttamente all'esecuzione parziale o totale del trasporto (figura dello spedizioniere-vettore).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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