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Il leasing finanziario

Il leasing finanziario è concluso nell'ambito di un'operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente), l'impresa interessata all'utilizzo del bene (utilizzatore) ed un'impresa che produce o distribuisce il bene stesso (fornitore).
L'impresa di leasing acquista dal fornitore il bene desiderato dall'utilizzatore e lo cede in godimento a quest'ultimo stipulando un contratto che prevede:
- il godimento concesso per un periodo di tempo determinato che nel leasing di beni strumentali tende a coincidere con la vita tecnica del bene;
- la corresponsione di un canone periodico come corrispettivo del godimento;
- la facoltà per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato.
Alla fine del contratto l'utilizzatore può scegliere se acquistare il bene, restituirlo o rinnovare il contratto. Tutti i rischi connessi al godimento del bene sono a carico dell'utilizzatore.
Le clausole che regolano la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore prevedono che l'impresa di leasing:
- ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in mancanza del pagamento di un solo canone;
- ha diritto di trattenere integralmente i canoni riscossi.
Nel leasing di beni di consumo durevoli o nel leasing mobiliare, il bene conserva un valore finale non trascurabile e risulta agevolmente vendibile a terzi.
Nel leasing di godimento l'impresa di leasing può trattenere i canoni riscossi ed esigere a titolo di risarcimento danni i canoni ulteriori e il prezzo di opzione. Nel leasing traslativo l'utilizzatore dovrà corrispondere un equo compenso per l'uso ed il risarcimento dei danni nella misura quantificata dal giudice.
In caso di fallimento dell'utilizzatore, il contratto rimane sospeso finché il curatore non decide se subentrarvi o risolverlo.
Se il curatore opta per lo scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e può trattenere i canoni già riscossi.
In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue automaticamente e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare il bene alla scadenza pagando i canoni e il prezzo pattuito.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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