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L’azione di responsabilità dei creditori


Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
E’ discusso se l’azione dei creditori sia di natura contrattuale o extracontrattuale e se essa sia un’azione diretta o surrogatoria di quella sociale.
Le caratteristiche più rilevanti della disciplina sono le seguenti:
- la rinunzia all’azione da parte della società non ne impedisce l’esercizio da parte dei creditori sociali;
- la transazione, invece, la impedisce ma può essere impugnata dai creditori sociali con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi;
- in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinarie, le azioni di responsabilità spettano congiuntamente al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
Resta il profilo della prescrizione per il quale nulla viene detto.
Proprio in relazione a tale aspetto si fa preferire la tesi dell’azione diretta con applicazione del termine generale di 5 anni.
Quando alla natura contrattuale o extracontrattuale, la prima opzione appare preferibile in quanto si tratta pur sempre della violazione di doveri specifici e predeterminati.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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