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Retroattività di un atto giuridico

Situazione in cui gli effetti di un atto giuridico,  si producono  in un momento anteriore rispetto a quello in cui l'atto è stato formato.
Di solito un atto giuridico è efficace da un certo momento del tempo in poi (o in dato momento del tempo), non estendendo i suoi effetti  nel passato, ma in certe situazioni, gli effetti dell'atto comincino a prodursi in un momento anteriore a quello che solitamente ne segna l'inizio della sua efficacia; in questi casi si dice che l'atto ha efficacia retroattiva poiché è in grado di "viaggiare nel passato" sino ad un punto ben determinato; si finge, in altre parole che una certa situazione giuridica sia esistita quando, in realtà, non si era ancora prodotta.
Per indicare la retroattività si dice che il negozio ha efficacia "ex tunc" (da allora), mentre per indicare la situazione ordinaria si dice che il negozio ha efficacia "ex nunc" (da ora).
Esempi:
1)Condizione: in un negozio giuridico si può stabilire di condizionarne l'efficacia al verificarsi di un certo evento; mi posso accordare, ad esempio, con un venditore in tal senso:
acquisterò la tua merce se verrà la nave dall'Asia; nel caso in cui sia giunta la nave dall'Asia l'acquisto non avviene nel momento in cui la nave attracca nel porto, ma nel momento in cui ho preso l'impegno con il venditore; gli effetti del contratto "retroagiscono" sino a quel momento.
La retroattività è importante perché se, ad es. il venditore, nell'attesa dell'arrivo, ha venduto la stessa merce ad un'altra persona, questa vendita, con l'arrivo della nave, sarà inefficace, perché io ne sono  divenuto proprietario sin dal momento dell'accordo con il venditore.
2)Annullamento di un negozio:  i negozi giuridici possono essere annullati per vizi che ne condizionano la validità, ma fino a  quando il giudice non pronuncia la sentenza di annullamento essi continuano a produrre i loro effetti.
Poi, quando sono annullati, essi non producono più i loro effetti, non solo dal momento della sentenza ma anche da quello anteriore della loro conclusione,  quindi è come se non fossero mai esistiti, proprio perché la sentenza ha efficacia retroattiva.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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