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La figura dell'instintore

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (è il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo). È un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale (vertice assoluto se è preposto all'intera impresa: in tal caso dipenderà solo dall'imprenditore, solo da lui riceverà direttive e solo a lui dovrà rendere conto del suo operato).
L'institore è tenuto, congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione al registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. In caso di fallimento dell'imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito.
Ha anche un generale potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale. Per quanto riguarda quella sostanziale, l'institore può compiere in nome dell'imprenditore, anche in mancanza di espressa procura, tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (gli è espressamente vietato di alienare i beni immobili del preponente).
Per quanto riguarda poi la rappresentanza processuale, l'institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
I poteri rappresentativi dell'institore possono essere ampliati o limitati dall'imprenditore (le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese). Anche la revoca della procura è opponibile ai terzi solo se pubblicata.
Come ogni rappresentante, l'institore deve rendere palese (spendendo il nome del rappresentato) al terzo con cui contratta, tale sua veste, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato.
In caso di danno del terzo, risponderanno nei suoi confronti solidalmente sia l'institore sia il preponente. Sarà poi questione interna a costoro stabilire su chi debba realmente ricadere il peso del debito e il regolamento dei reciproci rapporti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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