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Insolvenza: caso Alitalia

Nel 2008 c'è la crisi Alitalia ed in quest'occasione è emanato il decreto-legge 134 del 28 agosto 2008 (convertito in legge il 27 ottobre del 2008 N° 166) che modifica la precedente legge Marzano eliminando all'art. 1 il precedente subordine attraverso l'introduzione dell'alternativa prevista all'art. 27 comma 2 lettera A del decreto legislativo 270/1999, per cui la ristrutturazione non è più imposto dal legislatore. La stessa ha previsto dall'art. 2 comma 2 l'ammissione immediata per le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi e aprendo la strada nel comma 4 anche ad operazioni di cessione. Così viene meno il potere giudiziale. Dal comma 5 emerge la nuova definizione di impresa di gruppo, ossia anche le imprese partecipate, che intrattengono in via sostanzialmente esclusiva rapporti contrattuali per la fornitura di servizi pubblici essenziali con l’impresa sottoposta alla procedura. Dal comma 10 emerge quale obiettivo primario della riforma quello di invogliare la cessione consentendo al commissario straordinario di individuare gli acquirenti a trattativa privata tra i soggetti che garantiscono la prosecuzione dell'attività nel medio periodo, la rapidità di intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, anche se il prezzo di cessione non può essere inferiore al prezzo di mercato, individuato ma operatori finanziari di primaria importanza. Questa tecnica può ledere gli interessi dei creditori in quanto non è prevista la procedura competitiva ed alcun mezzo di pubblicità. Il comma 13 consente il trasferimento anche solo di alcuni assett in una società, a luopo costituita, lasciando nella vecchia azienda gli assett meno pregiati e i debiti com'è avvenuto per l'Alitalia. Questo decreto di riforma è stato emanato ad hoc per il caso Alitalia, appunto che all'art. 3 viene espressamente menzionata e allo stesso art. è previsto che per i soggetti che dal 18 luglio 2007 hanno assunto incarichi direttivi in Alitalia è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile. Ai fini del perseguimento dei reati di bancarotta fraudolenta si fa riferimento all'art. 95 Prodi bis e all'art. 216 della legge fallimentare.
Con riferimento specifico al caso Alitalia fu emanata la legge 23 giugno 2008 n° 111 che all'art. 1 comma 3 sancisce che i "tutti gli atti, i pagamenti delle garanzie poste in essere da Alitalia... sono equiparati a quelli di cui al comma 3 lettera D dell'art. 67 della legge fallimentare", ossia gli atti non soggetti a revocatorie perché posti in essere in esecuzione di piani attestati. Se l'art. 1 comma 3 attribuisce a tutti gli atti questa franchigia si tratta allora di un aiuto di Stato ed è quindi in contrasto con i principi dell'unione europea. Una legge di riforma che vada a disciplinare i reati connessi al fallimento ancora non esiste. La bancarotta fraudolenta preferenziale è compiuto dall'imprenditore che paga tutto ad un unico creditore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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