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Nomina, durata, cessazione e compenso relativo ai sindaci nel collegio sindacale


Salva l’indicazione iniziale in sede di atto costitutivo, l’incarico di controllo contabile è conferito, previo parere del collegio sindacale, dall’assemblea la quale determina altresì il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico.
Nelle società con azioni quotate la nomina va trasmessa alla Consob.
L’incarico ha la durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Nelle società con azioni quotate l’incarico ha la durata fissa di 9 esercizi.
L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale.
Per le società con azioni non quotate la deliberazione di revoca va approvata con decreto del tribunale; per quelle quotate la delibera va comunicata alla Consob, la quale può vietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza della giusta causa.
La Consob può disporre d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se eletti, decadono:
i sindaci della società o delle società da questa controllate;
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 c.c. (cioè per le stesse tre cause di ineleggibilità dei sindaci).
Nelle società quotate è stato ridisegnato il sistema delle situazioni di incompatibilità, al fine di assicurare in massimo grado l’indipendenza della società di revisione e del responsabile della revisione.

Sotto il profilo oggettivo viene posta attenzione all’esistenza di:
- interessi finanziari;
- relazioni di affari;
- situazioni che consentano di influenzare i processi decisionali della società revisionata;
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società revisionata;

mentre sotto il profilo soggettivo il rilievo di tali situazioni è esteso:
- ai rapporti con le società controllanti e controllate della società revisionata;
- ai rapporti che riguardano il gruppo di revisione, cioè i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività di revisione, e la c.d. catena di comando, costituita da coloro che hanno la responsabilità diretta di supervisione;
- alla rete.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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