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Le eccezioni cartolari

Esistono eccezioni che il debitore cartolare può opporre al debitore del titolo per sottrarsi al pagamento; si  distinguono in due grandi categorie: eccezioni reali ed eccezioni personali. Le prime sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Le secondo sono invece opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri.
Danno luogo ad eccezioni reali: le eccezioni di forma (mancata osservanza dei requisiti formali del titolo); le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principiò della letteralità); la falsità della firma (es. firma apposta da un omonimo); difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo; la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Sono eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali, in particolare: le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione del titolo, opponibili solo al primo prenditore; le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori; le eccezioni di difetto di titolarità del diritto cartolare.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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