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Collegio sindacale e revisore contabile

Art.2409 septies : Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
C’è quindi un obbligo di scambio tempestivo di informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. C’è quindi collaborazione (comportamento fisiologico e ordinario).
Art.150 TUF
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
2. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
3. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
Le informazioni rilevanti: esempi
- CS: informazioni sui sistemi di amministrazione e controllo interno. R.C: può pianificare proprie procedure di controllo;
- C.S.: conosce fatti di gestione. R.C. può verificare rappresentazione contabile.
- R.C.: conoscere procedure di conformità sul sistema contabile e di controllo interno;
- R.C.: conosce errori contabili significanti

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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