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La tassazione delle persone fisiche non residenti


La tassazione dei redditi delle persone fisiche residenti ha carattere personale e globale: essi sono tassati illimitatamente, per tutti i redditi, ovunque prodotti.
Per i non residenti, invece, la tassazione ha carattere reale, essendo limitata ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
È dunque importante fissare il concetto di “residenza fiscale”, che a un concetto proprio del diritto tributario.
La nozione fiscale di residenza diverge da quella civilistica; ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte nel periodo di imposta (183 giorni in un anno) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza”.
La residenza fiscale è un “criterio di collegamento” che, essendo di natura personale, non afferisce ad un determinato reddito.
Tutt’altro rilievo hanno i criteri di collegamento di natura reale, che riguardano singole categorie reddituali.
Il “non residente” è soggetto ad imposta in ragione del collegamento “reale” dei singoli redditi con il territorio dello Stato.
I redditi di lavoro autonomo e di capitale prodotti in Italia da persone fisiche non residenti sono tassati mediante ritenuta a titolo di imposta.
I redditi che non sono tassati alla fonte a titolo definitivo devono essere dichiarati dai non residenti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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