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La stabile organizzazione tra imprenditori e il reddito di impresa imponibile


Gli imprenditori (persone fisiche, società ed enti commerciali) non residenti producono reddito di impresa imponibile in Italia solo se operano per mezzo di una “stabile organizzazione”.
La stabile organizzazione è definita come “sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.
Il legislatore ha anche recepito sia l’elenco dell’esemplificazioni di matrice convenzionale, sia la distinzione fra stabile organizzazione “materiale” e stabile organizzazione “personale”.
L’espressione stabile organizzazione comprende in particolare (esemplificazione positiva):
a. una sede di direzione;
b. una succursale;
c. un ufficio;
d. una officina;
e. un laboratorio;
f. una linea, un giacimento petrolifero o di gas naturale.
Una sede fissa di affari non è una stabile organizzazione quando (esemplificazione negativa):
a. viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, esposizione o consegna;
c. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e. viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f. viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato dell’attività menzionata nelle lettere da a. ad e., purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
Il ruolo di “stabile organizzazione” di un’impresa non residente può essere svolto anche da una persona, fisica o giuridica, distinta dall’impresa non residente: si ha così la “stabile organizzazione personale”, che costituita da un agente dipendente, dotato di poteri di rappresentanza dell’impresa non residente.
Va poi precisato che la stabile organizzazione non è un soggetto, ma una fattispecie, con effetti costitutivi di situazioni giuridiche che fanno capo al non residente.
Per la determinazione del reddito prodotto in Italia, è fatto obbligo al non residente di redigere un apposito conto economico, relativo alla gestione della stabile organizzazione.
In sostanza, la tassazione avviene come se la stabile organizzazione fosse un’entità autonoma, distinta dalla più vasta organizzazione di cui è parte.
Dal suo reddito può essere dedotta una frazione dei costi sostenuti dalla casa madre nell’interesse di tutto il gruppo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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