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Le azioni cambiarie

In caso di rifiuto di pagamento, il portatore può agire contro tutti gli obbligati cambiari.
Esercitando l'azione diretta, il portatore deve osservare solo il termine di prescrizione di tre anni dalla scadenza della cambiale.
L'azione contro gli obbligati di regresso può essere esercitata alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo, o anche prima della scadenza se l'accettazione è stata rifiutata o in caso di fallimento del trattario o del traente. Negli altri casi l'esercizio dell'azione di regresso è subordinata alla constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con un atto denominato protesto.
Il portatore è tenuto a dare avviso della mancata accettazione entro quattro giorni feriali  successivi alla levata del protesto.
Rispettate le condizioni per l'esercizio dell'azione di regresso, il portatore può agire per l'intera somma cambiaria contro uno qualsiasi degli obbligati, senza essere tenuto a osservare l'ordine. L'azione di regresso è soggetta alla prescrizione di un anno, che decorre dalla data del protesto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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