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L'inderogabilità del regolamento contrattuale imposto dalla legge

Tutti i contratti di lavoro subordinato che violano le norme imperative imposte dalla legge, subiscono la nullità parziale di cui all'art. 1419 comma 2 c.c., ossia sono nulli nella parte in cui differiscono dagli obblighi di legge ed essendo il regolamento contrattuale di per sé inderogabile, vi è l'inserzione automatica, a norma dell'art.1339 c.c., delle clausole legali. Si tratta, è giusto il caso di ripeterlo, di un'inderogabilità in peius, ossia di una limitazione unilaterale all'autonomia contrattuale nei confronti del datore di lavoro, in quanto ogni patto maggiormente favorevole al prestatore, sarà valido ed efficace. 
Va ricordata, infine, la Convenzione di Roma del 1980 avente ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni naturali, la quale si occupa all'art.6 del contratto di lavoro, specificando che qualora le parti nulla abbiano stabilito a riguardo, il contratto sarà regolato dalla legge del Paese in cui il lavoratore svolge principalmente la propria attività lavorativa o dalla legge del Paese in cui il lavoratore è stato assunto o dalla legge del Paese stabilita dalle parti, sempre che quest'ultima non offra garanzie inferiori rispetto alle suddette.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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