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Problematiche classificatorie delle associazioni

Problematiche classificatorie delle associazioni


Si pone però il problema di distinguere, entro le associazioni di massa, caratterizzate dalla presenza di una molteplicità di organi, secondo la struttura a piramide sopra descritta, quali organi siano definibili come organi amministrativi e quali, per contro, siano altrettante «dimensioni» dell'assemblea.
Il criterio distintivo è quello della competenza: se all'organo sono attribuite materie di competenza assembleare, le sue deliberazioni dovranno essere qualificate come deliberazioni assembleari, come tali impugnabili, anche se non si tratta di organo formato dalla totalità degli associati, ma di organo di secondo (o di terzo) grado, formato da associati eletti dalla base.
Per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari di associazioni non sono previsti termini di decadenza, analoghi a quelli vigenti per le deliberazioni sociali a norma dell'art. 2377.
Ne deriva che l'azione incontra qui il solo limite temporale del termine di prescrizione.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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