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Il principio di territorialità nei requisiti d’imponibilità


Tra i requisiti d’imponibilità di un’operazione, l’art. 1 d.p.r. 633/72 richiede che essa sia effettuata nel territorio dello Stato.
L’art. 7 d.p.r. 633/72 è appunto dedicato all’enucleazione dei vari criteri da seguire per verificare l’esistenza o meno di tale requisito, a seconda che si tratti di cessioni di beni ovvero di prestazioni di servizi.
Con riguardo alle cessioni di beni, la regola principale è quella per cui l’operazione si assume perfezionata nel luogo in cui si trova il bene che ne costituisce l’oggetto.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi, la regola generale è quella che fa riferimento al profilo soggettivo e, in particolare, alla posizione del prestatore.
Al proposito, l’art. 73 d.p.r. 633/72 dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese: da soggetti aventi il domicilio (o la sede legale) nel territorio stesso; da soggetti ivi residenti (o con sede effettiva in Italia) che non abbiano stabilito il domicilio all’estero; nonché da stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti e domiciliati all’estero.
Sennonché, tale principio subisce tante deroghe che, in definitiva, la regola generale finisce per trovare applicazione solo in via del tutto residuale.
In particolare, e senza pretesa di completezza, si segnala che: per i servizi relativi a cespiti immobiliari, si applica il principio del locus rei sitae; per quanto riguarda i trasporti, essi si presumono effettuati nel territorio dello Stato proporzionalmente alla percorrenza ivi effettuata.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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