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Il matrimonio nel diritto

Il matrimonio come atto


Si suole distinguere tra:
Atto-> inteso come dichiarazione di volontà delle parti di contrarre il matrimonio, reso ufficiale dinanzi al pubblico ufficiale.
Rapporto-> relazione giuridica che s’instaura fra i 2 coniugi.
Il contenuto dell’atto è predeterminato dalla legge-> le parti non possono modificarlo ma solo accettarlo così com’è.
Promessa di matrimonio-> è l’atto con cui una persona s’impegna a contrarre matrimonio con una det. persona. Questa non è vincolante, non produce perciò effetti giuridici. Non è però neanche irrilevante perché il promittente può, entro un anno dall’altrui rifiuto di celebrare il matrimonio, domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa + risarcimento danno x spese effettuate.
La celebrazione di matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni, ossia da un foglio appeso x almeno 8 giorni al comune che da notizia del matrimonio. Necessaria altrimenti vi è una sanzione amministrativa, ma non l’invalidità della celebrazione.
Dal momento della dichiarazione dell’ufficiale di stato civile durante la cerimonia, lo sposo/a può revocare il sì appena prestato ma non dopo il “vi unisco in matrimonio”. L’atto di celebrazione del matrimonio è l’unica prova dell’avvenuta celebrazione.


Le condizioni per contrarre matrimonio


-maggiore età o per gravi motivi a 16 anni
-sanità mentale (no interdetto/ temporanea incapacità d’intendere e di volere)
-libertà di stato (no chi si è già sposato con matrimonio civile)
-assenza rapporti di parentela, affinità, adozione
-no coloro che l’uno è stato condannato x omicidio consumato o tentato omicidio sul coniuge dell’altro
-lutto vedovile: 300 giorni (10 mesi)


La nullità del matrimonio


- cause di nullità sopra citate
- vizi del consenso:
- incapacità naturale d’intendere e di volere
- violenza-> consenso estorto con violenza
- timore d’eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (timore x esecuzioni razziali o politiche)
- errore sull’identità della persona del coniuge (scambio di persona)
- errore sulle qualità personali dell’altro coniuge (s’ignora malattia fisica o psichica dell’altro coniuge o altra anomalia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale come l’impotenza)
- simulazione (es. matrimonio allo scopo di far ottenere a una delle parti la cittadinanza italiana).
- il matrimonio contratto con altro uomo, qualora il primo coniuge sia stato dichiarato morto presunto.
L’azione di nullità (imprescrittibile) può essere domandata in ogni tempo (anche dopo la morte di uno dei 2 coniugi) e x casi specifici (es. matrimonio tra affini) con decadenza di un anno. Può essere sanato un matrimonio dichiarato nullo con coabitazione x un anno. La sentenza che dichiara nullo il matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti, ma non rispetto ai figli: i figli concepiti dopo matrimonio nullo sono cmq legittimi. Se però nel caso di bigamia o incesto le parti erano in malafede i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti.


Diritti e doveri che derivano dal matrimonio


Il marito e la moglie hanno gli stessi diritti e doveri: fedeltà , assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, mantenere educare e istruire la prole. È cittadino italiano il figlio nato da cittadini italiani, ovunque sia nato. Il coniuge di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo 6 mesi di residenza e 3 anni di matrimonio. I genitori hanno la rappresentanza dei figli minori, l’usufrutto legale sui beni dei figli, esclusi quelli acquistati con proventi del proprio lavoro, ma devono destinare i frutti al mantenimento della famiglia.
La separazione personale dei coniugi
Tra i coniugi separati non c’è più l’obbligo di coabitazione né quello alla fedeltà; c’è solo l’obbligo del coniuge a corrispondere mantenimento all’altro coniuge che non abbia redditi propri. La separazione può essere:
-giudiziale: pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi, quando siano sopraggiunti fatti da rendere intollerabile la convivenza. Chi subisce l’addebito ha solo diritto agli alimenti. Il giudice inoltre stabilisce a chi affidare la prole, chi resta nella casa familiare e chi provvede al mantenimento. Il coniuge al quale sono affidati i figli ha la patria potestà su di essi (non x le decisioni importanti).
-consensuale: decisa di comune accordo fra i coniugi
La separazione cessa, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice, x volontà anche tacita dei coniugi, che riprendano a convivere.


Lo scioglimento del matrimonio


Il matrimonio si scioglie o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio.
Il divorzio è stato introdotto nel 1970. Può essere domandato:
-dopo 2 anni di separazione
-ci sia stata condanna dell’altro coniuge con pena di reclusione maggiore di 15 anni
-non ci sia stata consumazione di matrimonio
-se il coniuge straniero nel suo paese ha ottenuto l’annullamento del matrimonio o si sia risposato
Il matrimonio cattolico cessa x gli stessi casi anche se la chiesa continua a considerarli sposati e quindi il divorziato non può contrarre nuovo matrimonio cattolico.
Transessuali: se cambia di sesso l’altro coniuge può richiedere il divorzio.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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