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IVA: il diritto di rivalsa nel meccanismo di attuazione


Cosicché, la realizzazione del complessivo disegno che vuole gravato dell’onere economico del tributo un soggetto diverso da colui il quale, per ragioni tecniche di regolare svolgimento del meccanismo applicativo dell’IVA, è individuato quale soggetto agente in seno alle dinamiche di attuazione del tributo, è dunque rimessa all’operare della rivalsa.
E la rilevanza di tale istituto è tale che il legislatore l’ha prevista come obbligatoria, comminando la nullità ad ogni patto contrario.
Onde, uno degli effetti scaturenti dall’effettuazione dell’operazione imponibile è, proprio e per l’appunto, la nascita del credito di rivalsa, che né la diversa volontà del creditore né l’accordo delle parti possono impedire.
Per quanto assumono rilievo centrale nel meccanismo di attuazione dell’IVA, il diritto di rivalsa rappresenta un normale credito costituito in capo ad un privato (il cedente o prestatore) nei confronti di un altro privato (il cessionario o committente) e, come tale, in linea di principio soggiace al regime civilistico delle obbligazioni ed è azionabile davanti al giudice ordinario.
Questo rapporto obbligatorio presenta, però, taluni profili caratteristici: trattasi, in primo luogo, di una obbligazione di fonte legale la cui nascita è collegata al perfezionamento di cessioni o prestazioni secondo le regole dettate dal d.p.r. 633/72; inoltre, il credito di rivalsa sorge in capo al cedente o prestatore a seguito dell’effettuazione dell’operazione imponibile ed è indipendente rispetto all’obbligazione di imposta gravante sul soggetto passivo (infatti, qualora sia stata emessa la fattura prima del perfezionamento dell’operazione e, quindi, in epoca anteriore rispetto al pagamento del corrispettivo, l’operazione ai fini IVA è considerata conclusa e il cedente o prestatore deve versare l’IVA all’erario ancorché non possa ancora esercitare il diritto di rivalsa).
Proprio al fine di evitare che l’imposta assolta dal cedente o prestatore in relazione ad un’operazione per la quale sia stata già emessa la fattura resti definitivamente a carico di costui, l’art. 262 d.p.r. 633/72 prevede, in determinate ipotesi, la possibilità per il cedente o prestatore di recuperare l’importo del tributo già versato all’erario attraverso l’emissione di una nota a variazione e la detrazione dall’imposta dovuta di un ammontare pari alla variazione operata.
Per converso, il diritto di rivalsa trova un limite invalicabile nell’ipotesi in cui il maggiore imponibile emerga in dipendenza dell’accertamento o della rettifica effettuata nei confronti del cessionario o committente dall’amministrazione finanziaria.
La previsione ha la funzione di assicurare un’entrata definitiva all’erario.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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