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L'obbligo della registrazione delle operazioni soggette a IVA


L’ulteriore, essenziale obbligo formale posto a carico dei soggetti passivi, al fine di consentire la ricostruzione della massa di operazioni attive e passive loro riferibili, consiste nella registrazione.
Più precisamente:
a. le fatture emesse devono essere annotate, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro;
b. le fatture di acquisto devono essere numerate in ordine progressivo dal contribuente e annotate in apposito registro.
L’espletamento di tali obblighi costituisce il presupposto per la liquidazione ed il versamento infrannuali del tributo.
L’art. 1 d.p.r. 100/88 stabilisce infatti che entro il giorno 16 di ciascun mese il contribuente deve determinare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi alle fatture emesse, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati sulla base dei documenti d’acquisto per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
Nel medesimo termine, l’ammontare di tale differenza deve essere versato, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione.
Infine, la differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e quello delle somme già versate mensilmente deve essere versato in unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno.
Giova infine rammentare che modalità semplificate di registrazione, fatturazione, liquidazione e versamento sono previste con riguardo ai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 309.874,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di 516.456,90 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Tali soggetti:
a. possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione attraverso la tenuta di un bollettario;
b. possono optare, dandone comunicazione all’ufficio competente, per la liquidazione e il versamento trimestrale (anziché mensile).
Le somme da versare, in caso di esercizio dell’opzione, devono essere maggiorate del 1,50% titolo di interessi.
Passando brevemente ad esaminare gli adempimenti relativi all’anno solare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione unificata annuale adempiono tramite questa anche agli obblighi di dichiarazione annuale IVA; gli altri soggetti devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno la dichiarazione relativa all’anno solare precedente, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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